La cessione dell’Ecobonus può avvenire nei confronti dell’impresa che esegue i lavori agevolati, o di altri soggetti privati purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. In ogni caso, è ammessa una sola cessione ulteriore a quella originaria.
Fornita, inoltre, la definizione di “banche ed intermediari finanziari” esclusi, in via generale, dal novero dei possibili acquirenti il credito (salva l’ipotesi di cessione effettuata dai soggetti “incapienti”).
Questi alcuni dei chiarimenti contenuti in una recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate, di cui, di seguito.si sintetizzano i contenuti relativi ai soggetti che possono cedere la detrazione sotto forma di credito d’imposta, ed a quelli che, specularmente, possono acquistarli.
Soggetti cedenti
Come sostenuto dall’ANCE, viene precisato che la possibilità di cedere la detrazione riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi energetici agevolati, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione, in quanto l’imposta lorda (Irpef o Ires) è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta.
Soggetti acquirenti
I soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito sono:
- i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili,
- gli “altri soggetti privati”, intendendosi per tali, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti).
In merito a questi ultimi soggetti, la Circolare specifica ulteriormente che si deve trattare di soggetti che, seppur diversi dai fornitori che realizzano gli interventi, siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
A titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, la detrazione potrà essere ceduta ad un altro condòmino, anch’esso titolare della detrazione spettante per i medesimi interventi condominiali oppure, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da società appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo stesso.
Per ciò che concerne, invece, le “banche e gli altri intermediari finanziari”, che, salva l’ipotesi di cessione effettuata dai c.d. “incapienti”, non possono acquistare il credito, viene specificato che rientrano in tale definizione:
- gli istituti di credito e gli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti e iscritti nell’apposito albo, ai quali l’ordinamento nazionale consente di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico,
- tutte le società classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull’indebitamento netto e sul debito pubblico per l’importo del credito ceduto.
Sono pertanto esclusi dal novero dei cessionari, a titolo esemplificativo, i Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, le società fiduciarie, i servicer delle operazioni di cartolarizzazione, le società di cartolarizzazione.
In linea generale, a favore di tali soggetti non potrà essere effettuata né l’originaria cessione del credito né l’eventuale successiva cessione da parte del primo cessionario.
Di contro, il credito risulta cedibile, a titolo esemplificativo, nei confronti:
- degli organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili, anche se partecipati dai soggetti classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, qualora questi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato;
- delle Energy Service Companies (ESCO);
- delle società di servizi energetici (SSE), accreditate presso il Gestore del Servizio Elettrico, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico.
Resta fermo, comunque, il divieto di cessione nei confronti di società finanziarie, ancorché le stesse facciano parte della compagine dei suddetti Organismi associativi, delle ESCO e delle SSE.
L’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate non dovrebbe produrre effetti limitativi sull’attività della Piattaforma ANCE-Deloitte per la cessione dei crediti di imposta, a condizione che i soggetti acquirenti il credito siano collegati all’intervento o all’impresa esecutrice.
Infine, per ciò che concerne la decorrenza dei chiarimenti, viene specificato che sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai contribuenti, che, nel rispetto delle indicazioni fornite con il Provvedimento, abbiano effettuato in data antecedente al 18 maggio 2018 (data di pubblicazione della medesima Circolare), cessioni del credito ulteriori rispetto a quelle consentite in base alle indicazioni ora fornite, ovvero abbiano provveduto ad effettuare cessioni anche nei confronti di altri soggetti privati non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Anche se la Circolare esamina le operazioni connesse alla cessione del credito di imposta da Ecobonus, tenuto conto dell’identica formulazione normativa, le stesse conclusioni si ritengono applicabili anche per la cessione del cosiddetto Sismabonus.