In caso di interventi finalizzati al risparmio energetico, se il “collaudo” che concretizza la fine lavori è avvenuto prima del 30 marzo 2018, il termine dei 90 giorni entro cui trasmettere i dati necessari all’Enea decorre, comunque, da quella data.
E’ quanto comunicato agli utenti del portale “Finanziaria 2018” che serve per l’invio telematico all’ENEA della documentazione necessaria per usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e che è divenuto attivo, per quest’anno, a partire dal 30 marzo 2018.
Si ricorda che i contribuenti che intendono usufruire della detrazione da “Ecobonus”, che consente a privati e società di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute, sino al 31 dicembre 2018, per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti e sino al 31 dicembre 2021 per i medesimi interventi eseguiti su parti comuni dei condomini, devono trasmettere i dati inerenti i lavori effettuati all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori.
La trasmissione va effettuata per via telematica tramite l’applicativo relativo all’anno in cui sono terminati i lavori che è raggiungibile dall’homepage del sito dell’ENEA e che quest’anno è divenuto operativo il 30 marzo scorso.
Per quanto concerne il calcolo del termine dei 90 giorni dalla fine dei lavori, si ricorda che i lavori si intendono terminati alla data del collaudo.
Nel caso, invece, di interventi in cui il collaudo non è richiesto, il contribuente può provare la data di fine dei lavori con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non può ritenersi valida un’autocertificazione del contribuente.