Il Ministero dello Sviluppo Economico torna sull’iperammortamento per chiarire quali siano i beni a cui applicare l’agevolazione.
Con una sua circolare, infatti,il Mise ha fatto il punto su alcune categorie di beni, non specificamente indicate nei documenti di prassi, per chiarire se siano agevolabili tramite iperammortamento.
Tra questi a titolo meramente esemplificativo: i distributori automatici di prodotti finiti e/o per la somministrazione di alimenti e bevande, i silos dotati di attrezzatura sensoristica, le componenti, i sistemi e le soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni, gli impianti di trattamento per la depurazione preliminare allo scarico delle acque reflue.
Con particolare riguardo, tra l’altro, ai silos di stoccaggio di nuova concezione, la Circolare ricorda che gli investimenti in beni immobili devono considerarsi esclusi dall’ambito di applicazione dell’iperammortamento (nonché del superammortamento), e conclude con l’affermazione che l’eventuale dotazione o aggiunta delle attrezzature sensoristiche nonché dei sistemi di ventilazione o di altri congegni e componenti impiantistiche non può in ogni caso modificare la natura immobiliare dell’investimento.
La circolare precisa, comunque, che i chiarimenti in essa contenuti valgono anche per gli investimenti effettuati nel corso del 2017. Pertanto, nel caso di beni acquistati e messi in funzione nel corso del 2017 e per i quali, in via prudenziale, l’impresa abbia ritenuto non applicabile l’iperammortamento, ma che invece sulla base dei nuovi chiarimenti siano ammissibili, sarà possibile recuperare la quota di iperammortamento relativa al 2017 a partire dal 2018.