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Il diritto alla detrazione dell’IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione deve essere riconosciuto anche se l’immobile è di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa, anche se potenziale.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con recente sentenza ha chiarito che il nesso di strumentalità tra il bene immobile oggetto di lavori di ristrutturazione e l’attività di impresa ivi svolta va verificata in concreto in base alla effettiva destinazione del bene immobile a prescindere dalla categoria catastale dello stesso e che il diritto alla detrazione dell’IVA per lavori di ristrutturazione deve essere riconosciuto anche nell’ipotesi di immobili di proprietà di terzi.