Si ricorda che dal 1° luglio 2018 “Ai datori di lavoro e ai committenti viene fatto divieto di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contanti direttamente al lavoratore, qualsiasi sia il rapporto di lavoro instaurato.
Pertanto, a decorrere da tale data, i datori di lavoro o i committenti dovranno, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa attraverso una banca o un ufficio postale con:
- bonifico bancario sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumento di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha un conto corrente con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato al lavoratore, o in caso di comprovato impedimento, a un suo delegato (coniuge, convivente, o un familiare in linea retta o collaterale del lavoratore di età non inferiore a 16 anni).
Sul punto si segnala che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito prime indicazioni, a seguito della richiesta di parere pervenuta in merito alle procedure di contestazione della violazione in esame.
In particolare, l’Istituto ha chiarito che la violazione risulta integrata anche quando la corresponsione delle somme sia avvenuta con modalità diverse da quelle suddette o nelle ipotesi in cui il bonifico bancario sia stato revocato o annullato prima dell’incasso.
E’, pertanto, necessario verificare non soltanto che il pagamento da parte del datore di lavoro sia stato effettuato con le modalità previste dalla norma ma anche che sia andato a buon fine.
Per ogni chiarimento e per le procedure, le motivazioni ed i termini per i ricorsi in seguito a verbali di contestazione su quanto sopra è possibile rivolgersi agli uffici della Confindustria Territoriale di appartenenza.