Si informa che il Commissario Straordinario per la ricostruzione (Sisma 2016 regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria) ha emanato una Ordinanza contenente “misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata”.

Il suddetto provvedimento, che è entrato in vigore il 6 luglio 2018 , ripercorre tutti i passaggi delle precedenti Ordinanze nonché dell’Accordo siglato anche con le Parti Sociali il 7 febbraio scorso.

Si segnala, comunque, che la normativa sul Durc di congruità si applica per gli interventi di ricostruzione privata che beneficiano di contributi superiori a 50 mila euro e i cui progetti privati vengano depositati successivamente al termine di 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza (ovvero dal 5 agosto 2018).

Per quanto concerne gli interventi di ricostruzione pubblica, la normativa sul Durc di congruità riguarderà i progetti esecutivi che vengano acquisiti dall’ente appaltante successivamente al medesimo termine.

Si sottolinea che anche l’Elenco prezzi  si applica alla redazione dei progetti di interventi privati depositati, con procedura informatica, dopo i medesimi 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza; parimenti, il suddetto Elenco prezzi si applica ai progetti definitivi o esecutivi di interventi pubblici che siano stati formalmente acquisiti dal soggetto appaltante dopo detta data.

Si richiama l’attenzione sulle disposizioni inerenti “Modalità di applicazione del Durc di congruità” e, in particolare, su quanto previsto in tema di “Regolarizzazione”.

Infatti, ai fini della congruità, l’impresa appaltatrice e/o subappaltatrice che rientra nel campo di applicazione del ccnl edile dovrà utilizzare solo manodopera inquadrata nel suddetto contratto, presentare denunce mensili ed effettuare i relativi versamenti presso la Cassa Edile territorialmente competente dal primo giorno, nonché aver utilizzato manodopera in misura congrua rispetto al lavoro svolto.

In caso di mancanza di uno dei suddetti requisiti, la Cassa Edile inviterà l’impresa a regolarizzare entro 30 giorni la propria posizione, effettuando i versamenti dei contributi dovuti.

Nell’ipotesi di regolarizzazione, il Durc di congruità sarà rilasciato entro 10 giorni.

Nell’ipotesi di non regolarizzazione, la Cassa Edile comunicherà al RUP, per gli interventi pubblici, o al Direttore dei lavori, per gli interventi privati, l’importo del debito.

In questo caso, in occasione del SAL sarà effettuata una sorta di intervento sostitutivo, in quanto la quota a copertura del debito dell’impresa verrà versata direttamente alla Cassa Edile.

Successivamente, la Cassa Edile rilascerà all’impresa il Durc di congruità entro 10 giorni dalla regolarizzazione.

L’Ordinanza riguarda le misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata: modalità di rilascio e di applicazione del Durc di congruità, calcolo dell’incidenza della manodopera, adempimenti a carico dei beneficiari, delle imprese e dei tecnici per la ricostruzione pubblica e privata, effettuazione del monitoraggio, nell’ambito dell’allegato 2 recante “Modalità di applicazione del Durc di congruità”.

Alla Comunicazione è unito anche l’Elenco prezzi, così come aggiornato con il costo della manodopera, e il verbale di accordo sindacale siglato  da tutte le parti sociali costituenti il sistema che, in attuazione delle norme sull’istituzione presso le Casse Edili ed Edilcasse del cratere sisma 2016 di apposite “liste di prenotazione di accesso al lavoro”, prevede l’utilizzo della Borsa Lavoro Edile Nazionale – Blen.it, che è in corso di aggiornamento da parte del Formedil.

Per le aziende interessate a quanto sopra gli uffici delle sedi Territoriali di riferimento sono a disposizione per ogni eventuale necessità.

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