E’ stato sottoscritto tra Confindustria Cosenza e Cgil, Cisl, Uil, l’accordo territoriale per la condivisione dei progetti aziendali finalizzati alla fruizione del credito d’imposta per attività di formazione per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0.
Il Piano Industria 4.0, fortemente voluto ed elaborato sulla base degli interventi di Confindustria, prevede importanti benefici economici per le aziende che decidessero di utilizzarlo.
Con l’accordo territoriale si consentirà alle aziende interessate, di poter avere la condivisione sindacale che si ricorda, sulla base delle disposizioni di legge, è condizione essenziale ed obbligatoria per accedere al beneficio.
Le aziende dovranno inviare una scheda all’area Relazioni Industriali di Confindustria Cosenza, possa avviare l’iter di consultazione e condivisione con le Organizzazioni Sindacali e provvedere agli adempimenti amministrativi previsti dalla legge per la gestione degli accordi. Di seguito si riporta una breve sintesi di quanto previsto dal DM 04/05/2018 che regolamenta il credito di imposta per la formazione Industria 4.0.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta è riconosciuto, entro un massimo di 300.000 euro per beneficiario, nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili.
Imprese beneficiarie
Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.
Attività ammesse
Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione, effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, applicate ai seguenti ambiti:
- informatica;
- tecniche e tecnologie di produzione;
- vendita e marketing.
Accordo di condivisione
Le attività formative devono essere concordate e definite attraverso appositi accordi aziendali o territoriali. Per tale adempimento occorrerà compilare la scheda allegata, che potrà essere fornita anche in formato editabile, e rivolgersi a Confindustria Cosenza.
Spese non ammissibili
Non sono ammissibili le spese sostenute per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Certificazione dei costi
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. La certificazione deve essere allegata al bilancio.
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale o di una società di revisione. Per l’attività di certificazione contabile, dette imprese hanno diritto a beneficiare di un credito di imposta par alle spese sostenute e documentate, entro il limite massimo di 5.000 euro.
Sono esenti dagli obblighi di certificazione le imprese con bilancio revisionato.
Modalità di utilizzo
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo,
- non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
- non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR),
- non è sottoposto al limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta, di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge 244/2007 né al limite massimo di compensabilità di 700.000 euro previsto dall’articolo 34 della Legge 388/2000.
Per ogni ulteriore necessità e chiarimento, si prega di contattare l’Area Lavoro e Relazioni Industriali di Confindustria Cosenza.