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Il decreto legge cosiddetto “Dignità” contiene significative disposizioni sui contratti a termine che, a seguito dell’avvenuta conversione in legge, trovano decorrenza dal 14 luglio scorso.
Al fine di rendere più chiare le novità introdotte, si evidenziano i seguenti punti:
- la durata massima del contratto passa da 36 a 24 mesi;
- ridotto il numero di proroghe da 5 a 4;
- per i contratti superiori o che arrivano a superare i 12 mesi dopo proroghe, devono essere rispettate le causali previste;
- nei casi di rinnovi (cosa diversa della proroga) devono essere rispettate le causali previste;
- incrementato di 0,5 punti percentuali il contributo aggiuntivo dovuto in caso di stipula di contratti a termine;
- aumentato il termine di impugnazione del contratto a termine da 120 giorni a 180 giorni.
Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente ai contratti a termine stipulati dal 14 luglio 2018. Per quelli stipulati in precedenza, si applicano le nuove norme solo per le proroghe ed i rinnovi a partire dal 1° novembre 2018.
All’interno dei principi sopra esposti gli uffici della sede Territoriale di riferimento sono a disposizione delle aziende per chiarimenti ed assistenza per ogni necessità operativa dovesse sorgere.