Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento di attuazione del credito di imposta su investimenti pubblicitari (c.d. Bonus pubblicità),esteso anche agli investimenti sulle testate online e delle imprese del terzo settore.
Il decreto attuativo fa chiarezza su chi avrà diritto all’agevolazione fiscale sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sia sulla stampa cartacea e online, così come su radio e tv, introdotta per legge lo scorso anno.
La nuova agevolazione fiscale riguarda gli investimenti pubblicitari su tv, radio e giornali.
Le domande potranno essere presentate dal prossimo 23 settembre ed entro il 22 ottobre 2018. È attuativo il decreto relativo al cosiddetto “Bonus pubblicità”, la nuova agevolazione fiscale sugli investimenti pubblicitari programmati ed effettuati su tv e radio analogiche e online, giornali quotidiani e periodici.
Lo stanziamento per questa misura, sotto forma di credito d’imposta, è di 62,5 milioni di euro, di cui 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018), e 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.
Possono usufruire del bonus coloro che hanno effettuato investimenti pubblicitari dal 1° gennaio 2018 e coloro che hanno effettuato investimenti a partire dal 24 maggio e fino alla fine del 2017.
I soggetti che possono fare richiesta sono imprese e lavoratori autonomi, enti non commerciali.
L’agevolazione spetta esclusivamente per la pubblicità incrementale: per beneficiare del credito d’imposta è necessario che l’investimento superi almeno dell’1% l’importo di quello effettuato nell’anno precedente relativamente agli stessi mezzi di informazione.
Il valore del credito d’imposta sarà pari al 75% del valore dell’investimento effettuato. Nel caso in cui si tratta di una micro-impresa o PMI oppure di una start-up innovativa la percentuale di rimborso sale al 90%.
Per richiedere il credito d’imposta occorre presentare la domanda in via telematica con una comunicazione sull’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, indicando tra l’altro i dati identificativi dell’azienda, il costo complessivo degli investimenti effettuati o da effettuare, l’ammontare del credito d’imposta richiesto.
La comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dell’ente non commerciale o dal lavoratore autonomo deve contiene:
- gli elementi identificativi dell’impresa, dell’ente non commerciale o del lavoratore autonomo, ivi compreso il codice fiscale;
- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare sugli organi di cui all’articolo 3, comma 1 (stampa quotidiana e periodica anche online e radio e TV locali);
- la misura percentuale e l’ammontare complessivo dell’incremento dell’investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con il raffronto con l’anno precedente con distinta evidenza per ciascun dei due fondi (stampa e radioTV);
- l’ammontare del credito di imposta richiesto distinto per ciascuno dei due fondi.
Entro trenta giorni dalla chiusura del termine per effettuare le prenotazioni, il Dipartimento dell’Informazione e dell’Editoria definirà l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto richiedente.
DUE PRINCIPALI CHIARIMENTI
1) E’ discriminante l’aver fatto pubblicità nell’anno precedente
Le imprese, i lavoratori autonomi, nonché gli enti non commerciali possono beneficiare del credito d’imposta in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali purché il loro valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. L’incremento percentuale è riferito al complesso degli investimenti effettuati, rispetto all’anno precedente, sui mezzi di informazione di cui al periodo precedente.
2) Alle microimprese, piccole e medie imprese si applica la misura ordinaria del 75% del credito d’imposta, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese, e start-up innovative.
IL BONUS IN SINTESI
I punti principali della disciplina:
- i beneficiari: sono le imprese ed i lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché enti non commerciali;
- gli investimenti agevolabili: sono gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente (investimenti incrementali); inoltre, sono altresì agevolabili gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel 2016;
- la misura dell’agevolazione: credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% (ora ancora al 75%) nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative;
- utilizzo del bonus: il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Gli investimenti esclusi: sono gli acquisti di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.