Cassazione: risoluzione per inadempimento della PA anche senza l’iscrizione delle riserve
Per la Corte di Cassazione, la richiesta da parte dell’appaltatore di risoluzione del contratto per inadempimento dell’amministrazione non รจ condizionata dall’avvenuto adempimento formale dell’iscrizione in bilancio delle riserve espresse dalla parte privata su fatti che comportano maggiori oneri di spesa o minori entrate.
Infatti, come dice la Cassazione con recente sentenza, la riserva attenendo a una pretesa economica (maggiori spese o minori introiti per l’appalto) di sicura matrice contrattuale presuppone l’esistenza di un contratto valido. Quindi, se si contesta l’esistenza stessa di un contratto valido – come nel caso della risoluzione – le pretese contro l’inadempimento della stazione appaltante non sono condizionate dall’istituto delle riserve.