Il decreto dignità, come noto, ha previsto nuove norme sui contratti a termine (notizia del 14 settembre 2018 dal titolo “Contratti a termine: breve promemoria delle novità”). Le nuove norme non si applicano ai contratti di lavoro stagionale.
Pertanto, per il lavoro stagionale rimane in vigore la precedente normativa, per cui non sono assoggettati a nessun limite di durata complessiva, a nessun limite di tetto quantitativo, a nessun limite di pausa tra un contratto e l’altro, a nessuna maggiorazione contributiva e possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle causali previste dalle nuove norme.
Al lavoro stagionale si applicano, invece, il numero massimo di proroghe previste.
Tutte le deroghe si applicano solo se l’attività è definita stagionale e rientra tra le attività stagionali previste dalla vigente normativa e tra quelle altre previste dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali. Peculiari norme riguardano il diritto di precedenza per le nuove assunzioni a carattere stagionale.
Per ogni necessità, anche in riferimento all’assistenza per la stipula di contratti aziendali che introducano nuove figure di attività stagionali utili, è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.