Home News tematicheLavoro, relazioni industriali e welfare Prestazioni occasionali nel settore alberghiero e ricettivo, agricoltura, Enti locali

Introdotte novità relativamente alle prestazioni occasionali nelle strutture alberghiere e ricettive, in agricoltura e negli Enti Locali. A seguito della avvenuta conversione in legge del cosiddetto “decreto dignità”, le stesse trovano decorrenza dal 14 luglio scorso.

Per le aziende che appartengono a questi comparti è previsto che nella comunicazione di inizio attività venga indicata una data di inizio della prestazione ed un monte orario complessivo, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai dieci giorni, anziché a tre giorni (limite per tutti gli altri utilizzatori). Un’ altra  modifica riguarda le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo: per queste aziende è possibile ricorrere al lavoro occasionale anche se hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori invece dei 5 per le altre tipologie di aziende comprese quelle agricole.

I voucher, nei settori indicati (Alberghi, strutture ricettive ed agricoltura) possono essere usati solo per retribuire le prestazioni rese da pensionati, studenti under 25, disoccupati e percettori del reddito di inclusione o di altre forme di sostegno al reddito.

Procedure semplificate sono state introdotte per i pagamenti.

Per ogni chiarimento e necessita è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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