Dopo la sentenza del TAR Lombardia del luglio scorso, che ha stabilito che i valori da considerare per lo spandimento dei fanghi sono quelli – molto restrittivi – delle cosiddette CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) previsti dalla normativa in tema di bonifiche dei siti contaminati, e non quelli di cui al d.lgs. n. 99 del 1992, si sono registrate numerose criticità nella gestione dei fanghi da depurazione, al punto da compromettere il normale svolgimento delle attività produttive.
Per superare tali criticità, all’interno del cosiddetto D.L. “Genova”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 29 settembre 2018, è stata inserita, grazie all’intervento di Confindustria, una norma ad hoc per far fronte alla situazione emergenziale che si era nel frattempo venuta a creare.
La norma prevede che, nelle more di una revisione del decreto legislativo n. 99 del 1992, continuano a valere i limiti previsti dall’allegato IB dello stesso, ad eccezione che per il parametro riguardante gli idrocarburi (C10-C40) per il quale si prevede un’apposita ricerca di determinate sostanze classificate come cancerogene (c.d. “marker di cancerogenicità”).
Si riporta il testo dell’articolo 41 della norma appena pubblicata:
“1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10- C40), per i quali il limite è: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.”
Per ogni necessità è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.