L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito ulteriori indicazioni operative al personale ispettivo, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e con l’ABI (Associazione Bancaria Italiana), in ordine alle modalità di verifica del rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti ed al divieto di erogazione in contanti della retribuzione.
L’Ispettorato, nel ribadire quanto già chiarito in precedenza (vedasi notizia del 1° settembre 2018 dal Titolo “Tracciabilità delle Retribuzioni – Non per somme erogate a diverso titolo”) ha precisato, inoltre, che le somme relative all’indennità di trasferta, in “considerazione della natura mista della stessa (risarcitoria e retributiva al di sopra di un determinato importo e con determinate caratteristiche)” rientrano nell’obbligo di tracciabilità nelle varie forme previste e possibili.
Ciò anche al fine di consentire al personale ispettivo di poter verificare gli importi versati al lavoratore “forfettariamente” e verificare i limiti di imponibilità fiscale e contributiva previsti dalla disciplina in materia di trasferta.
E’ stato, inoltre, precisato che, qualora venga riscontrata la corresponsione in contanti per un importo stipendiale pari o superiore a 3.000 euro, si configura la violazione della normativa sulla limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore e concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva che ne reca misure di esecuzione”.
Per ogni necessità informativa ed operativa sulle varie forme, anche semplificate, previste e possibili di tracciabilità della retribuzione è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.