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Apprendistato primo livello e apprendistato per percettori indennità mobilità: rettifica sulle aliquote INPS

L’INPS ha emanato indicazioni correttive rispetto a due posizioni precedentemente assunte che avevano suscitato non poche perplessità.

La prima modifica riguarda i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo livello (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificazione di istruzione tecnica superiore); per questo tipo di contratto l’INPS (con parere favorevole del Ministero del Lavoro) per le aziende fino a 9 addetti elimina l’aliquota del 5% e ripristina le aliquote più favorevoli progressive dell’1,5% per i primi 12 mesi, il 3% per il secondo anno, ed il 5% a partire dal terzo anno. Le aziende potranno recuperare le somme a loro credito fino al 18 febbraio 2019.

L’altra correzione riguarda le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante e senza limiti di età per i beneficiari di indennità di mobilità ordinaria. Per questi lavoratori dal 1° gennaio 2017, come noto, non ci sono più le aliquote agevolate della legge n. 223/91 valevoli solo per le assunzioni entro il 31/12/2016 (data di abrogazione delle norme di riferimento).

Pertanto per le aziende con più di 9 addetti la contribuzione sarà, quindi, pari al 17,45% (di cui 5,84% a carico apprendista) per tutta la durata del periodo di formazione.

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