A seguito di specifiche segnalazioni da parte delle sedi Territoriali di Confindustria ed Ance, l’INPS ha provveduto a fornire alcuni importanti chiarimenti in merito al c.d. “contributo di licenziamento”, come richiesto dall’ANCE.
L’Istituto ha approfondito, in particolare, le condizioni di esonero e la relativa documentazione idonea a comprovarlo nei casi di interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle attività e chiusura del cantiere nel settore delle costruzioni edili.
Indipendentemente dalla mancata e/o errata esposizione dei codici nel flusso Uniemens (codice tipo cessazione 1N “esonero edile”), le sedi INPS sono tenute a circoscrivere la propria verifica alla situazione di fatto, ossia al completamento delle attività e chiusura del cantiere.
A tal fine, per dimostrare la sussistenza delle condizioni di esonero, alle aziende è sufficiente produrre:
– la lettera di assunzione contenente l’indicazione relativa al cantiere e la mansione per la quale il lavoratore è stato assunto;
– la lettera di licenziamento da cui risulti la motivazione “fine cantiere o completamento lavori”, riportante anche la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Entrambi i documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore; diversamente, in mancanza della consegna a mano, le aziende devono esibire copia della raccomandata.
L’Istituto previdenziale puntualizza, inoltre, che non sarà ostativa al riconoscimento dell’esonero de quo, l’indicazione nella lettera di assunzione di un cantiere o della sede legale non corrispondente al cantiere indicato nella lettera di licenziamento.
Avendo l’INPS avviato l’operazione di verifica e controllo del corretto assolvimento dell’obbligo previsto dalla legge attraverso la convocazione/emissione della diffida per le aziende che non hanno provveduto correttamente alla compilazione della denuncia contributiva nè al relativo versamento del contributo, le sedi territoriali INPS, devono ora adeguarsi a quanto sopra.
Pertanto, per qualunque necessità in argomento, anche per le convocazioni diffide già emesse, gli uffici della sede Territoriale di riferimento sono a disposizione per ogni consulenza ed assistenza nei rapporti con l’istituto previdenziale.
Si ricorda, altresì, che la normativa prevede anche altre cause di esonero del contributo di licenziamento sia per le aziende edili che per la generalità delle aziende.