L’Agenzia delle Entrate, in occasione dell’incontro in streaming con la stampa specializzata, ha fornito le principali risposte in merito all’obbligo di fatturazione elettronica che entrerà in vigore per tutti i soggetti IVA dal prossimo 1° gennaio 2019.
Nel corso dell’incontro, l’Agenzia ha affrontato e fornito indicazioni anche su alcune delle questioni che, più frequentemente, vengono sollevate dagli operatori del settore delle costruzioni.
Si tratta, in particolare, delle seguenti tematiche:
- integrazione della fattura elettronica emessa in regime di reverse charge
Confermando quanto già chiarito con la CM 13/E/2018, l’Agenzia ha ribadito che, in presenza di fatture elettroniche emesse in applicazione del meccanismo del reverse charge per operazioni interne (diverse da quelle concernenti gli acquisti intra ed extra UE) ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972, l’integrazione che deve effettuare il cessionario/committente, con indicazione dell’aliquota e dell’imposta, può avvenire anche predisponendo un documento da allegare al file fattura, contenente sia i suddetti elementi integrativi, sia gli estremi della fattura integrata.
Tale documento, aggiunge ora l’Agenzia, può essere inviato al Sistema di Interscambio (SdI), cosicché, nell’ipotesi in cui l’operatore utilizzi il servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle Entrate, lo stesso verrà automaticamente portato in conservazione dal sistema;
- fattura emessa nel 2018 in modalità cartacea e ricevuta nel 2019
Circa l’entrata in vigore generalizzata del nuovo obbligo, la norma fa espresso riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2019 (art. 1, comma 916, legge 205/2017). Ciò implica che devono considerarsi valide le fatture emesse in modalità cartacea entro il 31 dicembre 2018, ancorché le stesse siano ricevute dal cessionario/committente dopo il 1° gennaio 2019.
Nella stessa ipotesi, tuttavia, eventuali note di variazione delle medesime fatture dovranno essere comunque emesse, dal 2019, in modalità elettronica.
Anche se non esplicitato dall’Agenzia delle Entrate, tale chiarimento risulta applicabile anche per i subappaltatori/subcontraenti della filiera degli appalti pubblici, per i quali, pertanto, la data del 1° luglio 2018, quale decorrenza dell’adempimento, deve riferirsi all’emissione della fattura. Ciò implica che le fatture emesse entro il 30 giugno 2018 in modalità cartacea devono intendersi pienamente valide, anche se ricevute dall’appaltatore successivamente a tale data;
- fatture emesse nei confronti di consumatori finali, ivi compresi i Condomini e gli Enti non commerciali
Dal 1° gennaio 2019 anche le fatture destinate ai privati consumatori finali dovranno essere emesse in modalità elettronica (cd. B2C). Tra i “privati consumatori” sono inclusi anche i Condomini, in quanto soggetti non esercenti attività commerciale e, quindi, non dotati di partita IVA, nonché gli Enti non commerciali non titolari di partita IVA.
Pertanto, in tutte queste ipotesi:
- nel file fattura elettronica deve essere riportato il Codice fiscale del consumatore finale/Condominio nell’identificativo del cessionario/committente,
- nel campo “codice destinatario” dovrà essere indicato il codice convenzionale “0000000”,
- la fattura va trasmessa al SdI e una copia va consegnata al consumatore finale/Condominio, specificando che si tratta di una copia della stessa e che l’originale è disponibile nell’apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
In merito, l’Amministrazione specifica che l’operatore è obbligato a rilasciare la copia cartacea della fattura elettronica trasmessa, salvo che il cliente non rinunci ad averla.
Inoltre, precisa sempre l’Agenzia, è comunque possibile per il cliente, sia esso consumatore finale, Condominio o Ente non commerciale, decidere di ricevere le fatture emesse dal fornitore tramite un indirizzo PEC appositamente comunicato al fornitore medesimo sempre per il tramite del Sistema di Interscambio;
- utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) diverso da quello iscritto al Registro Imprese
Come ammesso anche dal Provvedimento del 30 aprile 2018, è possibile, per l’operatore, scegliere di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso più “indirizzi telematici”, quindi più PEC, anche diverse da quella legale registrata nell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Inipec).
- atture non trasmesse tramite SdI e impossibilità di detrarre l’IVA
La fattura non emessa in modalità elettronica e, quindi, non trasmessa tramite SdI, viene considerata fiscalmente come non emessa. Ciò comporta l’applicazione di sanzioni sia in capo al cedente/prestatore che emette la fattura errata, sia in capo al cessionario/committente che la riceve, il quale, in questa ipotesi, non disporrà di un documento fiscalmente corretto che legittimi l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA esposta sulla medesima fattura.
In tal caso, è necessario che il cessionario/committente richieda al fornitore l’emissione e la trasmissione via SdI della fattura elettronica e, qualora non la riceva, deve attivare la procedura di “regolarizzazione” prevista dall’art. 6, comma 8, del decreto legislativo 471/1997, emettendo e trasmettendo al SdI un’autofattura in modalità elettronica riferita all’operazione effettuata nei suoi confronti.
In termini più generali, per quanto riguarda la disciplina normativa della fatturazione elettronica nei rapporti tra privati, si ricorda che è da ultimo intervenuto il D.L. 119/2018 (cd. “decreto fiscale”, attualmente in sede di conversione in legge, che insieme al DdL di Bilancio 2019 fa parte della Manovra economico-finanziaria approvata dal Governo per il 2019), introducendo alcune norme di semplificazione, quali:
- l’inapplicabilità delle sanzioni, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, in caso di emissione di fattura elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA, o con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo;
- a decorrere dal 1°luglio 2019, la possibilità di emettere la fattura entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni che documentano e non entro lo stesso giorno di effettuazione dell’operazione, come attualmente stabilito dall’art. 21, comma 4, del D.P.R. 633/1972;
- l’annotazione delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e non più entro 15 giorni dall’emissione della fattura stessa;
- l’abrogazione della numerazione progressiva delle fatture relative ai beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa;
- entro il 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.