Il Ministero del Lavoro ha rideterminato il periodo di riferimento per valutare il permanere di una situazione di crisi, al fine di giustificare una richiesta di proroga della CIGS, anche con soluzione di continuità, da parte delle imprese che abbiano concluso il precedente trattamento straordinario di integrazione salariale nel corso dell’anno 2018.
Ci si riferisce alla possibilità di proroga della cassa integrazioni straordinaria e dei contratti di solidarietà anche oltre i limiti stabiliti da precedente normativa, prevista anche per le aziende con meno di 100 dipendenti (nostra notizia dal titolo “Possibilità di proroga CIG straordinaria e contratti di solidarietà oltre i limiti: via libera da recente decreto anche alle imprese con meno di 100 dipendenti”).
Diversamente da quanto indicato in precedenza dove si faceva riferimento ad un programma di CIGS scaduto non più di tre mesi prima dall’emanazione della circolare ministeriale, per far ritenere la situazione di difficoltà dell’impresa ancora attuale, il dicastero ha ritenuto, anche in considerazione del periodo estivo in cui le aziende possono avere gestito la crisi con strumenti diversi dalla CIGS, ad esempio ferie, di fare non fare più riferimento a programmi di CIGS scaduti non prima del 29 luglio 2018 ma fare riferimento a programmi scaduti non prima del 30 giugno 2018.
Per tutti i chiarimenti e gli adempimenti da porre in essere da parte delle aziende interessate è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.