Home News tematicheEconomia e innovazione Ravvedimento operoso 2018: tutte le sanzioni per mettersi in regola

Il ravvedimento operoso permette di rimediare a omissioni, ritardi, irregolarità pagando una sanzione inferiore rispetto a quella prevista nel caso di irrogazione da parte delll’Agenzia delle Entrate.

La sanzione ordinariamente prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 è pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo; tale sanzione è però ridotta in sede di autoliquidazione, in funzione della tempestività con cui il contribuente attua la regolarizzazione.

Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, riducendo alla metà la sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza (concetto di lieve ritardo).

In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%, avremo quindi che la sanzione ordinaria sarà per:

  • ritardi fino a 14 gg: sanzione del 15% ridotta a 1/15 per giorno;
  • ritardi tra 15 e 90 gg: sanzione del 15%;
  • ritardi superiori a 90 gg: sanzione ordinaria del 30%.

Alla misura della sanzione del 15% o del 30% si applicano ulteriori riduzioni modulate tenendo presente i tempi del ritardo. Avremo cosi’ il Ravvedimento Sprint, il Ravvedimento breve, il Ravvedimento trimestrale, il Ravvedimento annuale, il Ravvedimento biennale e anche oltre.

Nel caso di regolarizzazione di omessi o insufficienti o ritardati versamenti di IVA per i contribuenti trimestrali, soggetti a maggiorazione dell’1% sulle somme da versare, le sanzioni e gli interessi dovranno essere calcolati tenendo conto dell’imposta complessivamente dovuta e non versata e quindi comprensiva di tale maggiorazione.

Le nuove ipotesi di ravvedimento operoso

I vari step previsti per il ravvedimento operoso possono così essere riassunti:

  • ravvedimento sprint: esercitabile entro il 14° giorno dalla scadenza naturale del versamento, con l’applicazione di una sanzione pari allo 0,1% giornaliero e quindi fino ad un massimo dell’1,4% e l’interesse al tasso legale che dal 01.01.2017 è pari allo 0,1% (se ad esempio il ritardo è di 8 giorni, verrà applicata la sanzione dello 0,80% (0,10% x 8 giorni = 0,80%), dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, invece troverà applicazione la sanzione del 1,50% (ravvedimento breve);
  • ravvedimento breve: per versamenti eseguiti oltre il 14° giorno ma entro il 30°; in questo caso la sanzione è pari all’1,5% (1/10 del 15%), oltre all’interesse al tasso legale che dal 01.01.2017 è pari allo 0,1% ;
  • ravvedimento intermedio: per versamenti eseguiti oltre il 30° giorno ma entro il 90°; la sanzione applicabile è pari all’1,67% (1/9 del 15%), oltre all’interesse al tasso legale che dal 1°.1.2017 è pari allo 0,1%;
  • ravvedimento lungo (entro un anno): per versamenti eseguiti entro 1 anno o se prevista la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa; la sanzione applicabile è pari al 3,75 (1/8 del minimo che oltre i 90 giorni è del 30%), oltre gli interessi al tasso legale che dal 1°.1.2017 è pari allo 0,1%;
  • ravvedimento biennale: per versamenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo o se non è prevista la dichiarazione due anni dall’omissione; la sanzione applicabile è pari al 4,29 (1/7 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dal 1°.1.2017 è pari allo 0,1%;
  • ravvedimento lunghissimo o ultra biennale: per versamenti eseguiti oltre un anno; la sanzione applicabile è pari al 5,00% (1/6 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dal 1°.1.2017 è pari allo 0,1%.

La tabella riassuntiva riportante la tipologia di tributo, le violazioni e le sanzioni applicabili 

Violazione art. 13 comma 1 del Dlgs.vo n. 472 del 1997 Sanzione Limiti temporali Tipologia di tributo
Ravvedimento sprint 0,1% per ogni giorno Entro 14 giorni dalla scadenza Omessi e tardivi versamenti di imposte e ritenute
Ravvedimento breve 1/10 del minimo (1,5%) Entro 30 giorni dalla data della violazione Omesso versamento Tutti I tributi
Ravvedimento entro 90 gg 1/9 del minimo (1,67%) Entro il 90 giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. Tutti i tributi
Ravvedimento trimestrale 1/9 del minimo (1,67%) Per il versamento delle rate omesse dopo la prima nei casi di accertamento con adesione, concordato, conciliazione, avvisi bonari. Resta la possibilità di utilizzare il ravvedimento sprint o breve se la regolarizzazione avviene in minor termine Tutti I tributi
Ravvedimento lungo 1/8 del minimo (3,75%) Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.

Tutti I tributi.

Ravvedimento biennale 1/7 del minimo (4,29%) Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.

Tutti I tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate

Ravvedimento ultra annuale 1/6 del minimo (5%) Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.

Tutti I tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Ravvedimento successivo a P.V.C. 1/5 del minimo (6%) Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione del P.V.C. fatta esclusione per i casi di mancata emissione di ricevuta fiscale, DDT, scontrini fiscali o di omessa installazione dei misuratori fiscali Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.

Tutti I tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

I principali Codici Tributo da utilizzare per il Ravvedimento operoso:

1989 – Interessi sul ravvedimento – IRPEF

1990 – Interessi sul ravvedimento – IRES

1991 – Interessi sul ravvedimento – IVA

1993 – Interessi sul ravvedimento – IRAP

1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale regionale

1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’IRPEF – Autotassazione – art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18/12/1997

4061 – Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, comma 491, legge n. 228/2012 – SANZIONE

4062 – Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, comma 491, legge n. 228/2012 – INTERESSI

4063 – Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, comma 492, legge n. 228/2012 – SANZIONE

4064 – Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, comma 492, legge n. 228/2012 – INTERESSI

4065 – Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, comma 495, legge n. 228/2012 – SANZIONE

4066 – Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, comma 495, legge n. 228/2012 – INTERESSI

8901 – Sanzione pecuniaria IRPEF

8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale IRPEF

8904 – Sanzione pecuniaria IVA

8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta

8907 – Sanzione pecuniaria IRAP

8918 – IRES – Sanzione pecuniaria

8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale IRPEF

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