Il ravvedimento operoso permette di rimediare a omissioni, ritardi, irregolarità pagando una sanzione inferiore rispetto a quella prevista nel caso di irrogazione da parte delll’Agenzia delle Entrate.
La sanzione ordinariamente prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 è pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo; tale sanzione è però ridotta in sede di autoliquidazione, in funzione della tempestività con cui il contribuente attua la regolarizzazione.
Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, riducendo alla metà la sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza (concetto di lieve ritardo).
In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%, avremo quindi che la sanzione ordinaria sarà per:
- ritardi fino a 14 gg: sanzione del 15% ridotta a 1/15 per giorno;
- ritardi tra 15 e 90 gg: sanzione del 15%;
- ritardi superiori a 90 gg: sanzione ordinaria del 30%.
Alla misura della sanzione del 15% o del 30% si applicano ulteriori riduzioni modulate tenendo presente i tempi del ritardo. Avremo cosi’ il Ravvedimento Sprint, il Ravvedimento breve, il Ravvedimento trimestrale, il Ravvedimento annuale, il Ravvedimento biennale e anche oltre.
Nel caso di regolarizzazione di omessi o insufficienti o ritardati versamenti di IVA per i contribuenti trimestrali, soggetti a maggiorazione dell’1% sulle somme da versare, le sanzioni e gli interessi dovranno essere calcolati tenendo conto dell’imposta complessivamente dovuta e non versata e quindi comprensiva di tale maggiorazione.
Le nuove ipotesi di ravvedimento operoso
I vari step previsti per il ravvedimento operoso possono così essere riassunti:
- ravvedimento sprint: esercitabile entro il 14° giorno dalla scadenza naturale del versamento, con l’applicazione di una sanzione pari allo 0,1% giornaliero e quindi fino ad un massimo dell’1,4% e l’interesse al tasso legale che dal 01.01.2017 è pari allo 0,1% (se ad esempio il ritardo è di 8 giorni, verrà applicata la sanzione dello 0,80% (0,10% x 8 giorni = 0,80%), dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, invece troverà applicazione la sanzione del 1,50% (ravvedimento breve);
- ravvedimento breve: per versamenti eseguiti oltre il 14° giorno ma entro il 30°; in questo caso la sanzione è pari all’1,5% (1/10 del 15%), oltre all’interesse al tasso legale che dal 01.01.2017 è pari allo 0,1% ;
- ravvedimento intermedio: per versamenti eseguiti oltre il 30° giorno ma entro il 90°; la sanzione applicabile è pari all’1,67% (1/9 del 15%), oltre all’interesse al tasso legale che dal 1°.1.2017 è pari allo 0,1%;
- ravvedimento lungo (entro un anno): per versamenti eseguiti entro 1 anno o se prevista la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa; la sanzione applicabile è pari al 3,75 (1/8 del minimo che oltre i 90 giorni è del 30%), oltre gli interessi al tasso legale che dal 1°.1.2017 è pari allo 0,1%;
- ravvedimento biennale: per versamenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo o se non è prevista la dichiarazione due anni dall’omissione; la sanzione applicabile è pari al 4,29 (1/7 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dal 1°.1.2017 è pari allo 0,1%;
- ravvedimento lunghissimo o ultra biennale: per versamenti eseguiti oltre un anno; la sanzione applicabile è pari al 5,00% (1/6 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dal 1°.1.2017 è pari allo 0,1%.
La tabella riassuntiva riportante la tipologia di tributo, le violazioni e le sanzioni applicabili
Violazione art. 13 comma 1 del Dlgs.vo n. 472 del 1997 | Sanzione | Limiti temporali | Tipologia di tributo |
Ravvedimento sprint | 0,1% per ogni giorno | Entro 14 giorni dalla scadenza | Omessi e tardivi versamenti di imposte e ritenute |
Ravvedimento breve | 1/10 del minimo (1,5%) | Entro 30 giorni dalla data della violazione | Omesso versamento Tutti I tributi |
Ravvedimento entro 90 gg | 1/9 del minimo (1,67%) | Entro il 90 giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione | Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. Tutti i tributi |
Ravvedimento trimestrale | 1/9 del minimo (1,67%) | Per il versamento delle rate omesse dopo la prima nei casi di accertamento con adesione, concordato, conciliazione, avvisi bonari. Resta la possibilità di utilizzare il ravvedimento sprint o breve se la regolarizzazione avviene in minor termine | Tutti I tributi |
Ravvedimento lungo | 1/8 del minimo (3,75%) | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore | Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.
Tutti I tributi. |
Ravvedimento biennale | 1/7 del minimo (4,29%) | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore | Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.
Tutti I tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate |
Ravvedimento ultra annuale | 1/6 del minimo (5%) | Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore | Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.
Tutti I tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. |
Ravvedimento successivo a P.V.C. | 1/5 del minimo (6%) | Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione del P.V.C. fatta esclusione per i casi di mancata emissione di ricevuta fiscale, DDT, scontrini fiscali o di omessa installazione dei misuratori fiscali | Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.
Tutti I tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. |
I principali Codici Tributo da utilizzare per il Ravvedimento operoso:
1989 – Interessi sul ravvedimento – IRPEF
1990 – Interessi sul ravvedimento – IRES
1991 – Interessi sul ravvedimento – IVA
1993 – Interessi sul ravvedimento – IRAP
1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale regionale
1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’IRPEF – Autotassazione – art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18/12/1997
4061 – Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, comma 491, legge n. 228/2012 – SANZIONE
4062 – Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, comma 491, legge n. 228/2012 – INTERESSI
4063 – Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, comma 492, legge n. 228/2012 – SANZIONE
4064 – Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, comma 492, legge n. 228/2012 – INTERESSI
4065 – Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, comma 495, legge n. 228/2012 – SANZIONE
4066 – Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, comma 495, legge n. 228/2012 – INTERESSI
8901 – Sanzione pecuniaria IRPEF
8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale IRPEF
8904 – Sanzione pecuniaria IVA
8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
8907 – Sanzione pecuniaria IRAP
8918 – IRES – Sanzione pecuniaria
8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale IRPEF