La data del 7 dicembre 2018 rappresenta il termine entro il quale i contribuenti potranno mettersi in regola con la c.d. “rottamazione bis” per pagare le rate scadute di luglio e settembre ed accedere ai vantaggi della “rottamazione ter” delle cartelle prevista dal decreto sulla pace fiscale.
A fornire chiarimenti è stata l’Agenzia delle Entrate Riscossione, con un comunicato nel quale conferma che i contribuenti con rateizzazioni in corso che avevano fatto domanda di accesso alla rottamazione bis delle cartelle avranno più tempo per pagare.
Non dovranno pagare le rate scadute entro i 7 dicembre 2018 i contribuenti che avevano fatto domanda di accesso alla prima rottamazione e i “ripescati” dal D.L. 148/2017 non in regola con precedenti piani di rateazione. In questi casi l’accesso alla nuova definizione agevolata sarà automatico.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 119/2018, il decreto collegato alla Legge di Bilancio 2019 che ha introdotto l’ampio progetto della pace fiscale, l’Agenzia Entrate Riscossione (ADER) ha fatto chiarezza sul rapporto tra rottamazione bis e rottamazione ter.
I contribuenti con rottamazione in corso dovranno pagare le rate di luglio, settembre ed ottobre entro il termine del 7 dicembre 2018 per essere automaticamente ammessi tra i beneficiari dei vantaggi della rottamazione ter.
Chi ha aderito alla rottamazione bis ma non è riuscito a pagare le rate può regolarizzare la propria situazione ed essere riammesso al pagamento agevolato dei carichi affidati ad Equitalia.
La Rottamazione ter – 2019
La definizione agevolata è fra le principali novità del capitolo pace fiscale contenuta con il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019.
L’articolo 3 del D.L. n. 119/2018 disciplina le regole su ammessi, esclusi e cartelle che potranno essere chiuse grazie alla nuova rottamazione ter pagando l’importo netto del debito senza sanzioni e interessi.
Per aderire alla rottamazione delle cartelle 2019 occorrerà fare domanda entro il 30 aprile 2019 e potranno scegliere di aderire alla nuova definizione agevolata prevista dalla pace fiscale i contribuenti con cartelle affidate tra il 2000 e il 31 dicembre 2017.
Sugli importi residui la rateizzazione seguirà le regole previste dalla nuova rottamazione: 10 rate fino a cinque anni, minori interessi, ridotti dal 4,5% allo 0,3%.
Potranno beneficiare dei vantaggi della nuova rottamazione anche i contribuenti che hanno aderito alle due precedenti definizioni agevolate: nel caso di pagamento entro il 7 dicembre 2018 delle rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018 sarà possibile fruire del differimento delle successive rate.
Nuova chance anche per chi non ha completato il pagamento della prima rottamazione.
Il versamento dell’importo restante potrà essere effettuato in dieci rate consecutive di pari importo con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno e anche in questo caso l’importo degli interessi sarà inferiore e calcolato al tasso dello 0,3% annuo a partire dal 1° agosto 2019.
La nuova rottamazione ter delle cartelle Equitalia inserita all’interno dell’articolo 3 del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 prevede regole simili a quelle delle due precedenti definizioni agevolate (D.L. 193/2016 e D.L. 148/2017).
Al contribuente che presenterà domanda verrà concessa la possibilità di pagare i propri debiti al netto di sanzioni e interessi di mora.
Le rottamazione delle cartelle 2019, parte del più ampio progetto di pace fiscale che riguarderà anche le controversie tributarie, prevede tuttavia alcuni vantaggi per i debitori, che potranno pagare con rate fino a cinque anni e beneficeranno della riduzione dell’interessi sulla rateizzazione, pari allo 0,3% a fronte dell’ordinario 4,5%.
Sono queste due delle novità e dei vantaggi previsti dal D.L. fiscale 2019, alle quali va ad aggiungersi la possibilità di utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA.
Inoltre, con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute le procedure concorsuali avviate prima dell’adesione alla rottamazione saranno estinte.
Il decreto legge fiscale prevede che siano ammessi alla rottamazione ter 2019 delle cartelle i debiti risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione (Equitalia, ora Agenzia delle Entrate Riscossione) tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.
Di tali somme sarà necessario pagare l’importo del debito e degli interessi iscritti a ruolo (nonché dell’aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate), con lo stralcio delle sanzioni incluse negli stessi carichi, degli interessi di mora e le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale.
La rottamazione riguarderà anche bollo auto, superbollo e multe, con le stesse regole previste per tutte le altre cartelle.
Rottamazione ampia anche per i contribuenti residenti in uno dei comuni colpiti dai terremoti del Centro Italia verificatisi tra il 2016 e il 2017 relativamente alle cartelle affidata fino al 31 dicembre 2017.
Esclusi dalla nuova rottamazione delle cartelle (sulla base dell’impostazione definita dalle precedenti definizioni agevolate) i debiti:
- delle risorse proprie dell’Unione europea (lett. a); dei recuperi degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla stessa Unione europea (lett. b);
- dei crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (lett. c);
- delle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (lett. d);
- delle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali (lett. e).
La rottamazione riguarderà anche le cartelle relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada limitatamente agli interessi e alle maggiorazioni dovute per legge.
I vantaggi della rottamazione delle cartelle 2019 potranno essere estesi anche ai debitori che hanno aderito alla precedente definizione agevolata e che entro il 7 dicembre 2018 effettueranno il pagamento delle rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018.
In tal modo sarà possibile beneficiare del differimento automatico delle somme restanti e sarà possibile effettuare i successivi versamenti in dieci rate consecutive di pari importo spalmate in cinque anni e con interessi pari allo 0,3% a partire dal 1° agosto 2019.
Ammessi alla nuova rottamazione saranno anche i soggetti che non hanno pagato tutte le rate della prima definizione agevolata dei ruoli (articolo 6 del D.L. n. 193/2016), nonché coloro che dopo aver aderito alla rottamazione introdotta dall’art. 1 del D.L. n. 148/2017, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 scadute al 31 dicembre 2016.
Dieci rate spalmate in cinque anni è il numero massimo di rate concesso e la riduzione degli interessi dovuti sulla rateizzazione a dare maggior appeal alla nuova rottamazione delle cartelle 2019.
Il 30 aprile 2019 è il termine ultimo per fare domanda.
Gli importi dovuti, al netto di sanzioni e interessi di mora, dovranno essere pagati in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero in un massimo di dieci rate consecutive spalmate in cinque anni.
La scadenza delle rate è fissata al 31 luglio e al 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019.
Il “fascino” della rottamazione ter risiede inoltre nella riduzione al minimo degli interessi dovuti sulla rateizzazione del debito: in caso di pagamento rateale non si applica l’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 e gli interessi dovuti sono calcolati al tasso dello 0,3% annuo.
Ai fini dell’avvio della fase di presentazione delle domande di adesione alla definizione, l’Agenzia Entrate Riscossione dovrà rendere disponibile un apposito modulo entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.
Il contribuente che farà domanda entro la scadenza del 30 aprile 2019 dovrà indicare il numero delle rate prescelto per il pagamento dilazionato e dovrà inoltre assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.
Entro il 30 giugno 2019 verrà inviata comunicazione dell’ammontare complessivo del debito dovuto e, in caso di scelta di pagamento a rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di una sola delle rate, la rottamazione è inefficace e i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute. L’agente della riscossione proseguirà l’attività di recupero coattivo del debito residuo, il cui pagamento non potrà più essere rateizzato.
Alla rottamazione ter potranno accedere (o “riaccedere” nel caso dei decaduti per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle rate) i soggetti con cartelle affidate all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.
Chi ha aderito alla rottamazione bis potrà accedere alla rottamazione ter nel rispetto di un vincolo fondamentale: versare tutte le rate scadute entro il 7 dicembre 2018.
E’ questa una delle criticità principali per chi non è riuscito a rispettare le scadenze della definizione agevolata delle cartelle di cui al D.L. 148/2017, che si trova ora a dover pagare tutti gli importi in precedenza non versati per poter dilazionare fino a 5 anni le somme restanti. Nel caso di omesso, tardivo o insufficiente pagamento degli importi dovuti non sarà possibile accedere ai benefici della pace fiscale.
Il requisito della regolarizzazione non riguarda i contribuenti che avevano aderito alla prima rottamazione delle cartelle (D.L. n. 193/2016) e i “ripescati” dal D.L. 148/2017 non in regola con rateizzazioni in corso.
In tal caso l’accesso alla rottamazione ter delle cartelle sarà automatico e senza obbligo di preventivo pagamento di una parte delle rate scadute negli anni e nei mesi passati.