Home News tematicheLavoro, relazioni industriali e welfare CIGS straordinaria per cessazione attività o amministrazione straordinaria: esonero oneri TFR, esonero ticket licenziamenti, TFR dipendenti a carico INPS

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, ammesse nel prossimo biennio al trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività, sarà sempre l’INPS a farsi carico del pagamento o del trasferimento al fondo di destinazione (tesoreria o complementare) delle quote di trattamento di fine rapporto (TFR) maturate dai lavoratori sulla retribuzione persa durante il periodo di fruizione della cassa.

Nel documento che fa seguito ad una precedente circolare in cui sono state diffuse le istruzioni per l’accesso alla CIGS, il Ministero illustra la normativa introdotta da un recente decreto. Per favorire le imprese che si trovano nelle situazioni sopra descritte, il citato decreto, oltre a prevedere l’ammissione alla CIGS, ha introdotto altre due misure di riduzione del costo del lavoro: l’esonero degli oneri connessi alle quote di TFR maturate dai dipendenti durante la cassa e l’esclusione dal versamento del ticket sui licenziamenti per le interruzioni dei rapporti che si determineranno al termine del periodo di CIGS. Saranno i rappresentanti legali delle aziende, all’atto dell’accordo in sede ministeriale per l’accesso alla CIGS, a fornire i dati utili per la quantificazione delle citate misure di favore che successivamente dovranno essere richieste, sempre da parte dei medesimi rappresentanti, alla presentazione dell’istanza di CIGS.

Per ogni necessita di assistenza nelle procedure di CIGS e chiarimenti necessari è possibile rivolgersi agli uffici della Confindustria Territoriale di riferimento.

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