La Corte di Giustizia Europea ha emesso una Sentenza avente ad oggetto la classificazione dei rifiuti con codici cosiddetti “a specchio” esprimendosi, contestualmente, anche sulla valenza del principio di precauzione.
Il pronunciamento della Corte fa seguito alle domande di pronuncia pregiudiziale che sono state presentate nell’ambito di tre cause relative a procedimenti penali avviati nei confronti di una trentina di imputati accusati di delitti connessi al trattamento di rifiuti pericolosi e, nello specifico, in relazione ad una ipotesi di traffico illecito di rifiuti. E’ contestato loro, in relazione a rifiuti con cd “codice a specchio”, di averli trattati come non pericolosi. In base ad analisi chimiche non esaustive e parziali, essi avrebbero attribuito a detti rifiuti codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi e li avrebbero, poi, trattati in discariche per rifiuti non pericolosi.
Il giudizio, una volta incardinatosi innanzi la Corte di Cassazione, è stato dalla stessa sospeso al fine di poter sottoporre proprio alla Corte di Giustizia Europea talune questioni che si riportano di seguito.
«1) Se l’allegato alla decisione [2000/532 e l’allegato III della direttiva 2008/98] vadano o meno interpretati, con riferimento alla classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel senso che il produttore del rifiuto, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione ed in quali eventuali limiti.
2) Se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate.
3) Se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere effettuata secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto.
4) Se, nel dubbio o nell’impossibilità di provvedere con certezza all’individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso in applicazione del principio di precauzione».
In relazione a ciò, la Corte di Giustizia Europea, su ogni punto su citato, si è espressa statuendo linee guida per gli operatori.
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