Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto crescita. Di seguito una panoramica delle principali novità, dal super ammortamento alla mini-IRES, dal patent box al sisma bonus.
Super ammortamento (art. 1)
L’articolo 1 reintroduce dal 1° aprile 2019 il cd. super ammortamento al 130%. Una novità nell’agevolazione, consiste nella previsione di un tetto massimo degli investimenti pari a 2,5 milioni di euro, al di sopra del quale il beneficio non spetta, solo per la parte eccedente.
Mini IRES (art. 2)
L’art. 2 prevede, in sostituzione dell’agevolazione mini IRES al 15% prevista dalla Legge di bilancio 2019, l’applicazione di un’aliquota IRES agevolata secondo nuove regole. L’articolo infatti abroga i commi della Legge di bilancio 2019 che avevano introdotto la cd. Mini-IRES, in base alla quale dal periodo d’imposta 2019, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti poteva essere assoggettato all’aliquota del 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi (di cui all’articolo 102 TUIR) e del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato. Tale norma non è mai entrata in vigore.
In particolare, l’articolo 2 del Decreto Crescita in commento prevede che l’imposta sul reddito delle società possa essere applicata sul reddito d’impresa dichiarato da società ed enti, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, in misura ridotta e pari
- al 22,5% per l’anno di imposta 2019,
- al 21,5% per il 2020,
- al 20,5% per il 2021,
- al 20% dal 2022.
Deducibilità IMU (art. 3)
Il terzo articolo stabilisce un graduale incremento della deducibilità dell’IMU dal reddito d’ impresa e di lavoro autonomo che era stato già aumentato al 40% dalla legge di bilancio per il 2019.
In particolare, l’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali sarà deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni secondo le aliquote indicato nella presente tabella.
Patent box (art. 4)
L’articolo 4, per semplificare le procedure del Patent Box introduce la possibilità per i contribuenti di beneficiare dell’agevolazione direttamente in dichiarazione nell’arco temporale di tre esercizi.
Si ricorda brevemente che il cd. Regime del patent box prevede un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Rientro dei cervelli (art. 5)
L’articolo 5 rafforza le misure agevolative per i soggetti che aderiscono al regime degli impatriati 7 nonché al regime del rientro dei cervelli8.
In particolare per quanto riguarda gli impatriati e i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall’anno 2020:
- si incrementa dal 50 al 70% la riduzione dell’imponibile;
- si semplificano le condizioni per accedere al regime:
- i lavoratori che non devono essere stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti e si devono impegnare a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano;
- si estende l’agevolazione anche ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2020;
- si introducono maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d’imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).
Invece, con riferimento ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall’anno 2020:
- si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime fiscale di favore;
- si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).
Incentivi per la valorizzazione edilizia (art. 7)
L’articolo 7 prevede l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipo-catastali in misura fissa pari a 200 euro per il trasferimento di interi fabbricati entro il 31 dicembre 2021 alle seguenti condizioni:
- il trasferimento deve riguardare interi fabbricati,
- il trasferimento deve essere effettuato a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano
- alla demolizione e ricostruzione degli stessi conformemente alla disciplina antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente10,
- all’alienazione degli immobili.
Sismabonus (art. 8)
L’articolo 8 estende nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, la stessa aliquota prevista per la zona 1. In particolare, il comma 1-septies del d.l. n. 63 del 2013 prevede:
- la detrazione del 75% a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore
- la detrazione dell’85% per cento a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore
del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare, calcolato su un ammontare massimo di spesa non superiore a 96.000 euro, venduta da imprese di ricostruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano demolito o ricostruito, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica, l’immobile oggetto di successiva alienazione.
Modifiche alla disciplina degli incentivi per efficienza energetica e rischio sismico (art. 9)
L’articolo 9, con l’obiettivo di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, prevede che per gli interventi di efficienza energetica, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare:
- per l’utilizzo diretto delle detrazioni
- per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento e a questo rimborsato sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.
Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità.
Le modalità attuative saranno contenute in un futuro Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Aggregazione di imprese (art. 11)
L’articolo 11 reintroduce il cd. “bonus aggregazione” per permettere più facilmente l’aggregazione di imprese così da affrontare meglio questo particolare periodo economico.
In particolare, l’articolo prevede che, nel rispetto di determinate condizioni, per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2022, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ci sia un riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in ipotesi di conferimento di azienda, per un importo complessivo non eccedente i 5 milioni.
Modifiche alla misura Nuova Sabatini (art. 20)
L’articolo 20 modifica la cd. Nuova sabatini, l’agevolazione in base alla quale a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in leasing) per la realizzazione di un programma di investimenti, viene concesso un contributo parametrato a un tasso di interesse pari:
- al 2,75% annuo per gli investimenti ‘”ordinari”
- al 3,575% per gli investimenti “Impresa 4.0”.
L’articolo 20 prevede:
- l’aumento a 4 milioni di euro del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa;
- l’erogazione del contributo in un’unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000,00 euro.
Inoltre, propone un sostegno alla capitalizzazione delle imprese tramite un incremento delle aliquote dell’agevolazione Nuova Sabatini rispettivamente pari a:
- 5% per le micro e piccole imprese,
- 3,575% per le medie imprese.
Attenzione va prestata al fatto che l’agevolazione è concessa nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del predetto finanziamento.
Un futuro decreto MISE-MEF disciplinerà le modalità attuative.
Società semplici di investimento: SIS (art. 28)
L’articolo 28 introduce una nuova tipologia di veicolo societario, la SIS: società di investimento semplice che avrà per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto in PMl non quotate su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività.
Nuove imprese a tasso zero, smart e start e digital trasformation (art. 29)
L’articolo 29 contiene varie disposizioni in merito alle nuove imprese a tasso zero, alle imprese Smart&start, e alla digital trasformation. Di seguito la panoramica delle principali novità.
L’articolo inizia prevedendo un’opera di revisione della misura per l’autoimprenditorialità a prevalente partecipazione giovanile e femminile (c.d. Nuove imprese a tasso zero). In particolare:
- saranno ammesse alla presentazione della domanda imprese che siano costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione, modificando il limite di 12 mesi della vigente disposizione,
- si dispone l’aumento della percentuale di copertura delle spese ammissibili, innalzandola al 90% del totale, per le imprese che siano costituite da almeno 36 mesi e da non più di 60 mesi, con eventuale applicazione del regime di esenzione per gli investimenti delle PMI,
- è aumentata la durata del mutuo da 8 anni a 10 anni.
- è innalzato l’importo massimo delle spese ammissibili a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi
- è prevista la possibilità di cumulo delle agevolazioni in esame con altre misure di aiuto.
L’ultima parte dell’articolo riguarda la digital trasformation. L’accesso all’agevolazione è subordinato alla realizzazione di un progetto strutturato di trasformazione tecnologica e digitale che verte sull’implementazione, nei processi aziendali, delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industriai internet, cloud, cybersecuruty, big data e analytics). Le agevolazioni finanziarie previste dalla norma sono concesse nella misura massima del 50% dei costi ammissibili su una spesa, sostenuta per la realizzazione del suddetto progetto, di un importo almeno pari a euro 200.000,00.
Marchi storici (art. 31)
I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno cinquant’anni o per i quali sia almeno possibile dimostrare l’uso continuativo per almeno cinquant’anni, aventi un unità produttiva localizzata sul territorio nazionale, possono ottenere l’iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all’art. 185-bis.
Un futuro decreto del MISE istituirà il logo “marchio storico di interesse nazionale” utilizzabile per finalità commerciali e promozionali.
Inoltre viene istituito un Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale presso l’ufficio italiano brevetti e marchi la cui iscrizione è effettuata su istanza del titolare o del licenziatario del marchio.
Credito d’imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali (art.49)
Per migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, un credito d’imposta nella misura del 30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore. Il credito d’imposta può essere riconosciuto fino ad un limite massimo di 60.000 euro per le spese che in particolare riguardano:
- affitto di spazi espositivi,
- allestimento degli spazi medesimi,
- attività di pubblicità, promozione e comunicazione connesse alla partecipazione.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto dovrà essere emanato un apposito decreto attuativo che chiarisca:
- le tipologie di spesa,
- le procedure per l’ammissione al beneficio,
- l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito d’imposta,
- le procedure di recupero in caso di utilizzo illegittimo del credito stesso.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo pari a 5 milioni per l’anno 2020.