Il Decreto Crescita riscrive la mini Ires 2019: con l’articolo 2 del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il nuovo sistema di agevolazioni previsto dalla Legge di Bilancio, e in vigore solo dal 1° gennaio 2019, viene abrogato.
Dal primo giorno di maggio sono entrate in vigore le nuove disposizioni e si è tornati ai nastri di partenza.
Le novità trovano spazio nell’articolo 2, 1-bis nella prima stesura, Revisione mini Ires.
Il decreto Crescita (D.L. 34/2019), pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 1.05.2019, ha abrogato tutti i commi ed eliminato la farraginosa disciplina per riscriverla integralmente, facendo una sorta di mix tra la vecchia ACE e la precedente versione della mini-Ires. Gli effetti si avranno dall’anno prossimo, col calcolo delle imposte sul reddito dell’esercizio 2019, tuttavia, i termini di paragone riguarderanno anche il 2018 e precisamente gli utili 2018 accantonati a riserva.
Si riportano in essere, quindi, le regole previste ai tempi del Superammortamento e dell’ACE.
In particolare, l’aliquota Ires viene ridotta:
- di 1,5 punti per il 2019, al 22,5%;
- di 2,5 punti per il 2020, al 21,5%;
- di 3 punti per il 2021, al 21%;
- di 3,5 punti per il 2022 e gli anni a seguire, al 20,5%.
Pertanto, a regime, l’aliquota Ires dal 2020 scenderà al 20,5%; tuttavia, non su tutto l’imponibile Ires ma solo su una quota: sugli utili reinvestiti a prescindere dalla loro destinazione specifica all’interno dell’organizzazione (come riporta la relazione illustrativa). Quindi, la finalità è sempre quella di agevolare gli utili non distribuiti.
L’aliquota ridotta si applicherà sull’importo degli utili accantonati a riserve (diverse da quelle non disponibili), ma nel limite dell’incremento del patrimonio netto al 31.12 dell’esercizio X, rispetto a quello al 31.12.2018 (che viene quindi preso come dato di riferimento fisso per gli anni 2019 e futuri).