La Corte di Giustizia europea ha emesso una sentenza in merito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione dell’articolo 35 dello “Sblocca Italia”, dopo il rimando della decisione da parte del Tar Lazio a maggio 2018.
Infatti, alcune associazioni ambientaliste avevano, a suo tempo, fatto ricorso al Tar Lazio contro il suddetto DPCM che, ricordiamo, procedeva all’individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale e andava a stimare il fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di ulteriori impianti di incenerimento.
In merito a ciò, la Corte si è espressa su due questioni principali riguardanti da una parte, la direttiva VAS (2001/42/CE), ossia se le disposizioni del DPCM rientrano nella nozione di «piani e programmi», ai sensi di tale direttiva, e quindi, di conseguenza, essere soggetti ad una valutazione ambientale preventiva, e dall’altra, la direttiva sui rifiuti, ossia se la qualifica degli impianti di incenerimento dei rifiuti come “infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale” vada in contrasto con il principio della “gerarchia dei rifiuti”.
Su queste due questioni la Corte ha espresso i seguenti pareri:
“Il principio della «gerarchia dei rifiuti» […] deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale[…] che qualifica gli impianti di incenerimento dei rifiuti come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale», purché tale normativa sia compatibile con le altre disposizioni di detta direttiva che prevedono obblighi più specifici.”
L’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE […] devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale […] costituita da una normativa di base e da una normativa di esecuzione, che determina in aumento la capacità degli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti e che prevede la realizzazione di nuovi impianti di tale natura, rientra nella nozione di «piani e programmi», ai sensi di tale direttiva, qualora possa avere effetti significativi sull’ambiente e deve, di conseguenza, essere soggetta ad una valutazione ambientale preventiva.”
Per la sentenza ed altre necessità è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.