Il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, ha rivisto e riscritto l’art. 2477, cc. 2 e 3 C.C., prevedendo che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità
Pertanto: le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite antecedentemente al 13.01.2019 (data di entrata in vigore del del decreto legislativo 14/2019), qualora abbiano superato per due esercizi consecutivi uno dei limiti previsti dalla norma, hanno tempo 9 mesi (entro il 16.12.2019) per adeguarsi alla nuova normativa sull’assetto degli organi di controllo (nomina del sindaco unico, del collegio sindacale o del revisore) e se necessario, provvedere ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro 9 mesi).