Come già più volte comunicato ricordiamo che scade il 22 giugno 2019 il termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019 previsto dal nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha sostituito integralmente quello contenuto nel Decreto del 28 dicembre 2017.
Rispetto alla normativa precedente, il nuovo modello non contiene modifiche rilevanti: viene, infatti, mantenuta la suddivisione in 6 tipologie di comunicazioni, tra le quali viene confermata quella c.d. semplificata.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo 152/2006, sono obbligati al MUD, in particolare, i seguenti soggetti:
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali/artigianali/di potabilizzazione che hanno più di dieci dipendenti;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi;
- le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell’ art. 212, comma 8 del decreto legislativo 152/06;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Sono, invece, esonerati dall’obbligo del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo 152/2006.
Si evidenzia, inoltre, che come per gli anni precedenti è prevista la comunicazione MUD cd. semplificata che possono presentare – sempre se obbligati al MUD stesso – i produttori “iniziali” di rifiuti qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- nell’unità locale, cui si riferisce la dichiarazione, siano stati prodotti non più di sette tipologie di rifiuti da dichiarare;
- per il conferimento non siano stati utilizzati più di tre trasportatori terzi per ciascuna tipologia di rifiuto oggetto di dichiarazione;
- per ciascuna tipologia di rifiuto non vi siano state più di tre destinazioni;
- che i rifiuti siano stati conferiti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.
Il Mud va presentato per ogni unità locale. Per le imprese che svolgono attività di solo trasporto o attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione, l’unità locale coincide con la sede legale. Invece per la bonifica dei sito contaminati, il MUD va presentato con riferimento al sito oggetto dell’intervento. Sono escluse le imprese agricole previste dall’articolo 2135 del codice civile e gli esercenti le attività che ricadono negli ambiti dei codici Ateco 96.02.01 (barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (Istituti di bellezza) e 96.09.02 (tatuaggio e piercing).
Sono inoltre esclusi i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in una organizzazione di un ente o di una impresa. Inoltre se i rifiuti pericolosi sono conferiti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione, la dichiarazione è effettuata dal gestore del servizio, limitatamente alla quantità conferita.
La presentazione del MUD va effettuata solamente in modalità telematica accedendo al portale dedicato. La comunicazione semplificata, invece, va presentata in formato file pdf, tramite pec alla apposita casella dedicata. Per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche la trasmissione va effettuata su un portale differente (quello delle apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Se il MUD viene presentato entro 60 giorni dalla scadenza la sanzione applicata è notevolmente minore, rispetto alla mancata presentazione.
Per ogni approfondimento e necessità è possibile rivolgersi agli uffici della Confindustria Territoriale di riferimento.