Il 7 giugno 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto recante il Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento che entra in vigore il 22 giugno 2019
Il decreto definisce, in particolare, le aree agricole come “la porzione di territorio destinata alle produzioni agro-alimentari” e le produzioni agro-alimentari come “le attività di coltura agraria, pascolo e allevamento per la produzione di alimenti destinati al consumo umano o all’alimentazione di animali destinati al consumo umano”.
Il decreto definisce, altresì, le procedure operative per la caratterizzazione delle aree (comprese quelle sulle vengono rilevate contaminazioni storiche), per l’attuazione degli eventuali interventi di bonifica e per l’elaborazione della valutazione di rischio che il responsabile dell’inquinamento deve attuare a seguito di un evento in grado di contaminare l’area agricola.
Al contempo, viene stabilito che, per quanto riguarda il soggetto non responsabile dell’inquinamento, questo, a seguito della rivelazione del superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC indicate all’allegato 2 del decreto in esame, deve darne comunicazione alle amministrazioni competenti e attuare le necessarie misure di prevenzione.
Per quanto riguarda le CSC stabilite all’allegato 2 i singoli valori soglia di concentrazione sono stati stabiliti, per la maggior parte, riprendendo quelli fissati dalla vigente normativa.
Tra l’eccezioni segnaliamo l’impostazione della concentrazione di 100 mg/kgSS per il parametro amianto, specificando che tale soglia di concentrazione corrisponde al limite di rilevabilità della tecnica analitica diffrattometrica a raggi X e della tecnica di spettroscopia IR a trasformata di Fourier. Questa specifica contraddice quanto indicato proprio dalla vigente normativa che, al contrario, stabiliva 1000 mg/kgSS come limite di rilevabilità delle due tecniche di misura analitica per l’amianto.
E’ previsto anche un regime transitorio. In particolare, i procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di aree agricole già avviati ai sensi della disciplina di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non conclusi alla data di entrata in vigore del regolamento in commento restano disciplinati dalle relative disposizioni. Si intendono conclusi i procedimenti per i quali è stato emanato dall’autorità competente un decreto di approvazione degli interventi. Per i procedimenti non conclusi il proponente può avviare le procedure previste dal nuovo regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo.
Infine, tra le norme transitorie, segnaliamo che con decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il MIPAF e il MISE, saranno definiti i criteri tecnici per l’individuazione dei valori di fondo geochimici di cui all’allegato 2 del medesimo regolamento.