Home News tematicheLavoro, relazioni industriali e welfare Industria cemento: rinnovato il contratto collettivo – Novità anche sui contratti a termine

Il 29 maggio 2019 è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dall’industria del cemento, calce, gesso e malte che era scaduto il 31 dicembre 20018.

Per quanto riguarda i minimi contrattuali gli stessi prevedono tre tranche a decorrere dal 1° ottobre 2019, dal 1° dicembre 2020 e dal 1° dicembre 2021.

Per il fondo CONCRETO ci saranno degli aumenti dal 1° luglio 2020 e dal 1° luglio 2021.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 varierà l’importo delle Elemento Economico di Garanzia, che va corrisposto solo in presenza di determinate condizioni.

Nell’ambito delle varie azioni da porre in essere nella contrattazione di secondo livello è stata aggiunta la possibilità di gestire anche la Banca Ore Solidale.

Sono state introdotte novità sul lavoro a turni (dal 1° gennaio 2020), sulla tutela della maternità e paternità (dal 1° gennaio 2020) e si è provveduto ad armonizzare ed unificare in una unica parte tutti gli istituti contrattuali che erano normati distintamente per il personale con le qualifiche rispettivamente di operaio (parte prima), intermedio (parte seconda) e impiegato (parte terza).

Nell’ambito dell’apprendistato profesionalizzante viene inserito un nuovo profilo riguardante il Responsabile Ecologia Ambiente e Sicurezza.

Relativamente al contratto a termine, alle causali previste dalla legge che consentono di prolungare il rapporto oltre i 12 mesi e fino a 24 mesi, il nuovo C.C.N.L. aggiunge altre 2 causali:

  1. per punte di più intensa attività dovute a particolari richieste di mercato, anche stagionali, o per particolari commesse;
  2. per fasi di avvio di nuove attività, intendendo per tali anche l’avvio di nuovi impianti e/o nuove linee/sistemi di produzione definite e predeterminate nel tempo. Inoltre, sempre in deroga alle previsioni di legge, si allunga la durata massima fino a 36 mesi a condizione che venga stabilizzato il 50% dei lavoratori assunti a tempo determinato negli ultimi 36 mesi nell’unita’ produttiva interessata.

Inoltre il numero massimo dei lavoratori che possono essere assunti contemporaneamente con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di somministrazione (a tempo indeterminato ed a tempo determinato) passa dal 12 al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’unità produttiva. Nelle singole unità produttive è consentita in ogni caso l’assunzione con contratto a tempo determinato di almeno di n. 6 lavoratori, purchè non risulti superato il totale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’unità produttiva: naturalmente questa situazione è favorevole per le aziende che hanno fino a 32 dipendenti a tempo indeterminato; per quelle da 33 dipendenti in poi è più favorevole la norma di legge che prevede che il numero complessivo  dei rapporti di lavoro a termine non può eccedere il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione con arrotondamento del decimale all’unita’ superiore quando esso sia uguale o superiore a 0,5.

Qualora se ne ravvisi la necessità, la percentuale di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, nonchè le ipotesi che consentono le sopradette assunzioni, possono essere modificate con accordo sindacale tra azienda ed RSU (in mancanza con i dipendenti) assistite dalle organizzazioni territoriali competenti.

Gli uffici della Confindustria Territoriale di riferimento sono a disposizione per ogni necessaria assistenza per gli accordi sindacali citati.

Per ogni approfondimento sul nuovo C.C.N.L. e per il testo dell’accordo di rinnovo ci si può rivolgere ai nostri uffici citati.

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