Vi segnaliamo che il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato due delibere con le quali apporta modifiche alle modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici.
Più in dettaglio, grazie all’intervento di Confindustria, la prima delibera provvede a modificare e integrare la precedente delibera prevedendo la possibilità, per il RT in possesso dell’idoneità (quindi che ha superato la verifica iniziale, che consiste nel superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e un modulo specialistico) di sostenere la verifica per l’abilitazione a ulteriori moduli specialistici (per un massimo di 3 nella stessa sessione), senza dover ripetere il modulo generale e con una validità pari a 5 anni a decorrere dal superamento di tali nuovi moduli.
Inoltre, in caso di esito negativo, non sarà più necessario dover attendere almeno sessanta giorni prima di procedere con un nuovo tentativo.
La delibera precisa tuttavia che, in caso di mancato superamento, in fase di rinnovo, del modulo generale, obbligatorio per tutte le categorie, il RT perde il requisito dell’idoneità anche nel caso in cui siano ancora in corso di validità quinquennale uno o più moduli specialistici.
La seconda delibera interviene invece abrogando le precedenti in materia, dettando nuove disposizioni per quel che attiene:
- sedi e date delle verifiche ;
- domanda di iscrizione alle verifiche, modalità di invio e ammissibilità;
- commissione di esame ;
- svolgimento delle verifiche e attribuzione punteggi;
- diario delle verifiche ;
- candidati idonei;
dando la possibilità anche a chi ha conseguito l’idoneità iniziale prima dell’entrata in vigore della presente delibera di iscriversi alle verifiche per ulteriori moduli specialistici mancanti senza dover nuovamente sostenere il modulo obbligatorio.
Infine, il Comitato Nazionale,, ha ritenuto opportuno, sulla base delle numerose richieste arrivate alle Sezioni Regionali dalle imprese con l’assistenza delle confindustrie Territoriali, di ampliare il novero delle attività per le quali si richiede l’iscrizione, in categoria 2bis, del CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti).
Infatti, in virtù di apposita circolare emanata, sarà possibile iscrivere le imprese non solo per i rifiuti provenienti “da attività del cantiere edile connessa all’attività di costruzione e demolizione”, ma anche per rifiuti ingombranti provenienti “da attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili”.
Per ogni necessità è possibile rivolgersi agli uffici della Confindustria Territoriale di appartenenza.