Nel quadro delle disposizioni in materia di lavoro, la legge di bilancio è intervenuta sulla disciplina relativa all’assegno di ricollocazione che, a determinate condizioni, dal 1° gennaio 2018 viene esteso ai titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) che possono utilizzare lo stesso allo scopo di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di una nuova occupazione.
L’impianto normativo, novellato attraverso un’integrazione apportata al decreto legislativo n. 148/2015, prevede, inoltre, la concessione di una serie di misure in favore dei lavoratori cassaintegrati che, durante la fruizione del servizio intensivo, accettino una nuova offerta di lavoro; in particolare, gli interessati possono beneficiare di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che avrebbero ancora percepito, se non si fossero occupati.
Anche il datore di lavoro che provvede ad effettuare l’assunzione può contare su una agevolazione contributiva, avendo la legge previsto un esonero, nella misura del 50%, degli oneri contributivi complessivi a suo carico – esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL – nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui, rivalutabile sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Recentemente, l’INPS ha chiarito i vari aspetti operativi relativi al pagamento diretto del bonus rioccupazione in favore dei cassaintegrati che non dovranno inoltrare alcuna domanda allo stesso Istituto.
Le aziende interessate a fruire delle agevolazioni per ogni informazione e necessità possono rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.