Introdotto dal cosiddetto Decreto Crescita, un incentivo fiscale per le aggregazioni societarie tra imprese del Mezzogiorno che abbiano la sede legale nello stesso Mezzogiorno.
Per poter usufruire dell’agevolazione è necessario che le aziende partecipanti abbiano sede legale, alla data del 1° gennaio 2019, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, e che per le stesse non sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto.
Le aggregazioni devono essere realizzate mediante operazioni di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda o di rami di azienda riguardanti più società e devono essere deliberate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
L’agevolazione consiste nella possibilità di trasferire al soggetto derivante dall’aggregazione le attività fiscali differite (DTA) delle singole imprese e trasformarle in credito di imposta, a fronte del pagamento di un canone annuo determinato applicando l’aliquota dell’1,5% alla differenza tra le DTA e le imposte versate.
Potranno essere trasformate in credito d’imposta per un ammontare non superiore a 500 milioni di euro, le attività per imposte anticipate dei soggetti partecipanti all’aggregazione, relative a:
- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile
- rendimento nozionale dell’ACE eccedente il reddito complessivo netto
- componenti reddituali derivanti dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti.
La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta decorre dalla data di approvazione del primo bilancio della società risultante dall’aggregazione e avverrà nella misura del 25% delle attività per imposte anticipate iscritte nel primo bilancio della società risultante dall’aggregazione; per la restante parte, la trasformazione avviene in quote uguali nei tre esercizi successivi e decorre dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio.
L’incentivo fiscale non si applica alle società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c.