Il garante per la Privacy è intervenuto recentemente con un provvedimento per armonizzare il regolamento 679/2016 (il Gdpr), nella parte relativa ai rapporti di lavoro, con le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni adottate quando era in vigore il decreto legislativo 196/2003 (ora abrogate).
Una delle prescrizioni contenute nel citato provvedimento riguarda la possibilità del datore di lavoro di trattare solo i dati sensibili (oggi definiti particolari) indispensabili per gestite la fase pre-assuntiva del lavoratore o per l’esecuzione del rapporto. Il provvedimento si applica a tutti coloro che effettuano trattamenti per fini di instaurazione, gestione, o estinzione di un rapporto di lavoro. Gli interessati ai quali i dati sensibili si riferiscono sono i candidati ad un lavoro, i lavoratori subordinati anche in somministrazione, lavoratori autonomi, collaboratori, persone fisiche che ricoprono cariche sociali e terzi danneggiati nell’esercizio dell’attività lavorativa. Il garante distingue fra i trattamenti effettuati nella fase preliminare all’assunzione da quelli messi in atto nel corso del rapporto di lavoro e delinea gli adempimenti necessari.
Per la gestione degli adempimenti relativi ricordiamo che gli uffici della Confindustria di riferimento sono a disposizione per tutte le analisi in loco presso le aziende per consulenza operativa nella predisposizione dei corretti adempimenti amministrativi.