Con la conferma per l’anno 2019 ed estesa agli anni successivi, la misura del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali viene resa “strutturale”.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari sulla stampa anche online e/o sulle emittenti radiotelevisive locali, con una spesa incrementale di almeno l’1% rispetto all’anno precedente sullo stesso mezzo di informazione.
In particolare, il bonus consiste in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti (è stata eliminata l’elevazione al 90% per microimprese, PMI e startup innovative).
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Per accedere all’agevolazione per l’anno 2019, è indispensabile che la “comunicazione per l’accesso” al credito di imposta sia inviata dal 1° al 31 ottobre 2019, sempre telematicamente attraverso l’apposita procedura che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito dall’Agenzia delle Entrate.
Per gli anni seguenti, dal 1° al 31 gennaio 2020, per confermare la “prenotazione” effettuata tramite la comunicazione per l’accesso, dovrà essere inviata, sempre telematicamente, la “dichiarazione sostitutiva”, relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2019.
Come ottenere il bonus pubblicità
Ricordiamo un’importante precisazione: l’agevolazione viene concessa in base al regime “de minimis”, ciò significa che per beneficiare del bonus pubblicità occorre verificare di non aver superato il plafond di 200 mila euro di aiuti ottenuti nell’esercizio in corso e nei 2 esercizi precedenti.
Domanda di bonus pubblicità
Il bonus viene concesso agli aventi diritto fino a esaurimento delle risorse disponibili, a valere sul Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.
L’ordine cronologico di presentazione delle domande non sarà rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione: nel caso in cui il tetto venga superato, si effettua una ripartizione percentuale delle risorse fra i richiedenti aventi diritto.
Con riferimento alle spese sostenute per gli investimenti pubblicitari oggetto di agevolazione nel corso del 2019, la domanda va presentata dal 1° al 31 ottobre.
Bonus Pubblicità anche tramite concessionaria
La domanda deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo, senza alcun documento né alla comunicazione telematica, né alle dichiarazioni sostitutive contenute nel modello e rese telematicamente.
La documentazione a sostegno della domanda (fatture, eventuali copie dei contratti pubblicitari e attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati) dovrà però essere conservata dal richiedente per mostrarla in caso di controlli da parte dell’Amministrazione.
In caso di invio della domanda per tramite di un intermediario, questo dovrà conservare copia della comunicazione per l’accesso e copia delle dichiarazioni sostitutive previste nel modello, compilate e sottoscritte dal richiedente e copia di un documento di identità dello stesso richiedente.
Dal 2019 il credito di imposta è previsto, per tutti i beneficiari, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (viene meno quindi l’innalzamento al 90% in caso di microimprese, PMI e start-up innovative), nel limite massimo delle risorse appositamente stanziate e, in ogni caso, nei limiti di cui ai regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato c.d. de minimis.
Per l’anno 2019 la ripartizione generale delle risorse del Fondo era stata già effettuata prima dell’approvazione della norma che ha prorogato il credito d’imposta, e pertanto l’ammontare delle specifiche risorse da destinare al bonus sugli investimenti pubblicitari sarà individuato con un provvedimento di variazione, che avrà corso a breve.