E’ operativo a partire dal 12 agosto 2017, a seguito della pubblicazione del Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e del Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Il Registro serve a verificare le agevolazioni pubbliche concesse alle imprese, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, ma soprattutto ad evitare il cumulo dei benefici e nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea.
Nella sezione Trasparenza degli Aiuti Individuali, accessibile a tutti, possono essere verificati i contributi concessi, consultando il link seguente:
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
Il Registro Nazionale Aiuti di Stato, nell’attesa dell’entrata a pieno regime, non include in maniera analitica e dettagliata tutti i contributi erogati dalle Regioni o da altri Enti, tuttavia rimane pur sempre un valido strumento di consultazione e verifica per gli addetti ai lavori.
Il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) contiene anche una nutrita sezione FAQ, anch’essa consultabile al seguente link: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/faq
Tra queste, in merito all’accesso al Registro per le aziende interessate, si segnala la FAQ 3.3:
3.3 È possibile per un soggetto che, al fine di beneficiare di aiuti “de minimis”, sia tenuto a presentare un’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in relazione agli aiuti ricevuti, consultare l’elenco degli aiuti concessi all’impresa rappresentata presenti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato?
L’accesso all’area riservata del Registro nazionale degli aiuti di Stato è consentito alle sole “Autorità Responsabili” ed ai “Soggetti concedenti” (v. FAQ 1.1.).
Tuttavia, nella sezione “Trasparenza” del Registro, disponibile al link https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza, è possibile reperire tutte le informazioni sulle Misure di aiuto e sugli Aiuti individuali, purché concessi e registrati, rese pubbliche ed accessibili anche ai soggetti beneficiari.
Attraverso le diverse funzioni di ricerca (anche sulla base, ad esempio, del codice fiscale dell’impresa, della relativa denominazione, ecc.), il soggetto che intenda verificare i dati oggetto di autodichiarazione potrà operare le occorrenti interrogazioni del sistema, che restituiranno l’indicazione degli aiuti presenti nel Registro.
La stessa FAQ opportunamente precisa che: resta in ogni caso in capo al soggetto dichiarante la responsabilità in merito alla veridicità e completezza delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativamente agli aiuti a titolo di “de minimis” ricevuti dall’impresa nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti.
Inoltre, si ricorda che, per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 125-129, della legge 4 agosto 2017, n. 124, così come modificata dall’articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), a partire dall’esercizio finanziario 2018, è obbligatorio per le imprese commerciali dare evidenza dei contributi pubblici ricevuti, comunque denominati, d’importo pari o superiore a euro 10.000. Tale evidenza deve essere resa entro il 30 giugno dell’anno successivo nella nota integrativa al bilancio di esercizio ed all’eventuale bilancio consolidato, oppure, laddove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet, oppure ancora, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.