Il Ministero delle Infrastrutture, con propria circolare, prova a chiudere la querelle sul calcolo della soglia di anomalia, innescata dalla difficoltà di interpretare in maniera univoca l’articolo del codice degli appalti che indica alle amministrazioni come calcolare la stessa nel caso di aggiudicazione degli appalti al massimo ribasso.
Il punto-chiave sta in uno dei passaggi che il codice appalti impone di seguire per evitare la predeterminabilità delle soglie e scongiurare così quindi il rischio di accordi-cartello tra le imprese. Il passaggio della discordia riguarda il calcolo da eseguire dopo aver effettuato il cosiddetto “taglio delle ali”, individuato la media dei ribassi e la media dello scarto aritmetico presentato dalle offerte che presentano un ribasso superiore alla media.
Qui per evitare accordi preventivi la norma impone di ridurre il valore della soglia di un certo valore.
La circolare chiarisce che, laddove vi siano almeno 15 offerte ammesse, la detrazione da applicare sulla somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi deve essere calcolata in valore assoluto.
Nel testo sono altresì presenti due novità. Infatti, il MIT stabilisce la necessità “che nel bando di gara … siano fissate le modalità per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte da parte degli operatori economici e il numero di cifre decimali dopo la virgola che saranno prese in considerazione ai fini delle operazioni di calcolo della soglia di anomalia”. Inoltre, nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15, viene esplicitata la variazione della metodologia di calcolo connessa al valore risultante dal rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, al netto del taglio delle ali, ossia il valore denominato “R”. In particolare, il MIT “ritiene che tale valore (R) debba essere considerato senza arrotondamenti o troncamenti e, come tale, verificato se risulti inferiore, pari o superiore a 0,15”.