La Legge di Bilancio 2020 cambia l’operatività dell’ACE, introdotta dal D.L. 06.12.2011, n. 201, che torna in vita senza che si determinino interruzioni nei periodi di fruizione.
L’ACE è sostanzialmente un incentivo alla capitalizzazione delle imprese, finalizzato a riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.
L’ACE (“aiuto alla crescita economica”) permette alle imprese di portare in deduzione, nella determinazione del reddito, un determinato importo che si determina in ragione di una percentuale della “variazione nozionale del capitale proprio”, cioè degli incrementi patrimoniali dell’impresa al netto di alcune componenti “decrementative”.
Per ogni periodo di imposta, l’incremento patrimoniale guarda alla data “fissa” del 31.12.2010: in questo modo non viene premiata solo una determinata operazione con cui l’impresa viene patrimonializzata, ma anche il mantenimento del capitale proprio nell’impresa stessa.
Possono accedere all’ACE:
- i soggetti IRES residenti in Italia;
- le società di persone e le persone fisiche residenti in Italia che dichiarano redditi di impresa.
L’agevolazione spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva.
Al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, l’ACE consente di dedurre dal reddito delle società di capitale, delle persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, un importo corrispondente al rendimento figurativo degli incrementi di capitale.
L’importo deducibile deve essere calcolato a partire dalla sommatoria dei componenti che hanno inciso positivamente (conferimenti, utili accantonati) e negativamente (riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende) sul capitale. Il risultato viene confrontato con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, determinando l’incremento patrimoniale che costituisce la base di calcolo dell’ACE.
La variazione in aumento del capitale proprio, sulla cui base viene determinata l’agevolazione, è sempre riferita al capitale esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010.
La nuova versione dell’agevolazione prevede un’aliquota percentuale agevolabile dell’1,3% (inferiore, quindi, rispetto a quella dell’1,5% relativa al 2018), applicata sulla base di calcolo dell’agevolazione (in sostanza, sull’incremento patrimoniale al netto dei decrementi nel periodo considerato).