Persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni), enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, società semplici, associazioni tra professionisti e contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). Sono questi i contribuenti – residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa – che possono fruire del bonus facciate. A precisarlo è una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate.
La fruizione del bonus è condizionata al possesso dell’immobile (in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile come usufrutto, uso, abitazione o superficie) oppure alla detenzione in affitto dell’immobile (in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario).
Non possono fruire della detrazione, invece, spiega la guida delle Entrate, «coloro che sono sprovvisti di un qualsiasi titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione». La detrazione, inoltre, non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
La guida spiega chiaramente che il bonus facciate può essere fruito solo sulle spese sostenute nel 2020. Più esattamente, «le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, per un intervento iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, possono beneficiare del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020». Mentre le «imprese individuali, le società e gli enti commerciali devono far riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti».
«Per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici – spiega sempre la Guida -, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino. Per esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio nel 2019, le rate versate dal condomino nel 2020, non danno diritto al “bonus facciate”. Invece, nel caso di bonifico effettuato dal condominio nel 2020, le rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 o nel 2021 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto al bonus».