Nella serata di ieri è stato firmato, dal Governo, il decreto con misure fiscali urgenti per contrastare l’impatto del coronavirus.
In particolare si parla in prima battuta della sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari – compresi tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020 – nei Comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio.
La sospensione riguarda anche le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi. Ed il Ministro dell’Economia Gualtieri ha fatto sapere che è già stata concordata con l’Abi anche la sospensione delle rate dei mutui. Ma sono allo studio anche misure aggiuntive, che dovrebbero finire in un secondo provvedimento legislativo d’urgenza, per il sostegno all’economia e soprattutto alle imprese che hanno subito ripercussioni negative.
Il Ministro del Lavoro ha incontrato le parti sociali per condividere le iniziative che il Governo sta valutando in materia di lavoro relative alla epidemia da Coronavirus da far confluire in un apposito decreto legge.
Le azioni allo studio riguardano le misure da adottare in tema di lavoro e previdenza, previa individuazione del perimetro di azione, che appare riferito alle sole zone per le quali vigono le Ordinanze contingibili e urgenti adottate dalle Autorità competenti. Sarà, dunque, il decreto allo studio a determinare anche la durata delle misure e non il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, inteso quest’ultimo quale misura generale.
Allo studio anche l’intensità e l’ampiezza delle misure, che saranno determinati d’intesa con il Ministero dell’Economia, anche in relazione alla eventuale evoluzione del fenomeno di Coronavirus nello spazio e nel tempo.
In sintesi, le misure in discussione sono le seguenti:
- sospensione degli obblighi contributivi previdenziali (il decreto fisserà ambiti, tempi e modalità);
- riconoscimento di una indennità economica per i lavoratori autonomi non tutelati dagli strumenti di sostegno al reddito;
- per la cassa integrazione ordinaria, si è proposto il riferimento, tra le causali, all’ordine dell’Autorità, con riconoscimento della qualifica di evento oggettivamente non evitabile e, quindi, con esclusione del computo del periodo richiesto nella durata massima e ai fini della ripresa per la cassa integrazione ordinaria;
- introduzione della cassa integrazione guadagni in deroga alla vigente normativa, a copertura di tutte le imprese e tutti i lavoratori dipendenti non destinatari degli ordinari strumenti di sostegno al reddito;
- per i settori non destinatari degli ammortizzatori sociali e che non hanno istituito un fondo, agevolazione per il ricorso alle prestazioni del fondo di integrazione salariale anche mediante l’utilizzo degli avanzi di gestione del medesimo fondo;
- intervento volontario delle casse previdenziali private (dei liberi professionisti) in favore dei propri iscritti (in analogia a quanto già fatto in occasione del sisma) attraverso la fiscalizzazione dell’onere contributivo.
Confindustria ha sollecitato attenzione, al fine di prevedere interventi, anche sui seguenti punti:
- Analisi della situazione delle imprese chiamate a sospendere l’attività e dei danni (di ordine economico e contrattuale) che potrebbero derivare dalla sospensione;
- Analisi della situazione delle imprese che, dislocate all’esterno della zona rossa (quindi non destinatarie di provvedimenti), possono continuare la produzione ma vedono bloccati i propri lavoratori, in quanto residenti nella zona rossa;
- Analisi della situazione delle imprese che, per il particolare processo produttivo, non possono fermare (in tutto o in parte) la produzione e che devono comunque continuare a produrre o a gestire gli impianti;
- Attenzione a usare lo strumento della CIG in deroga a tutela di tutte le imprese in qualsiasi modo non destinatarie di strumenti di sostegno al reddito (quindi con riferimento al settore di appartenenza, alla dimensione, all’anzianità di servizio dei dipendenti nell’unità produttiva, ecc.);
- Riconoscimento della cassa integrazione anche alle imprese che, per collegamento contrattuale con l’impresa destinataria dei provvedimenti delle Autorità, subiscono esse stesse un blocco dell’attività (posto che l’evento non è riconducibile a nessuna delle due imprese ma all’ordine dell’Autorità);
- Attenzione alla identificazione corretta della causale per la domanda di integrazione salariale (privilegiando l’ordine dell’Autorità);
- Chiarimento che le azioni richieste ai datori di lavoro non rientrano nel campo della sicurezza sul lavoro ma delle azioni precauzionali.
Confindustria ha, inoltre, fatto presente l’esigenza di una gestione semplice che dia certezza alle imprese e ai lavoratori.
In tal senso, ha espressamente chiesto che il provvedimento che dispone la cassa integrazione in deroga possa riguardare anche periodi antecedenti l’emanazione del decreto legge (per coprire le situazioni pregresse ma sempre collegate causalmente al virus e alle connesse ordinanze contingibili ed urgenti), oltre che tempestività di indicazioni e precisazioni in ordine al titolo dell’assenza dei lavoratori (ordine dell’Autorità o, in caso di verifica sanitaria dello stato morboso, della malattia).
Sempre Confindustria ha chiesto e ottenuto che il tavolo costituito sia permanente e lo stesso si riunirà, salvo diverse indicazioni, già in data odierna (25 febbraio), alle 18.00.