Il decreto-legge cosiddetto “Cura Italia” introduce, tra gli altri interventi, alcune misure a sostegno della liquidità delle imprese.
Tra queste, si rilevano in particolare le seguenti misure:
- Moratoria ex lege per le PMI.
Per questo intervento, che riguarda le sole PMI, sono stanziati 1,73 miliardi.
In dettaglio si prevede:
- la sospensione fino al 30 settembre 2020 delle rate di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, compresi i canoni di leasing (anche intera rata);
- la proroga al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza antecedente;
- la sospensione fino al 30 settembre 2020 delle revoche sulle aperture di credito e sui prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere al 29 febbraio 2020, sia per la parte utilizzata sia per quella accordata e non ancora utilizzata.
Si tratta di un intervento auspicato dalle PMI in difficoltà. Per le banche è prevista una garanzia a loro favore sussidiaria (escutibile al termine delle procedure di recupero e che non consente di ridurre l’assorbimento di capitale ai fini di Basilea come una garanzia a prima richiesta) e di importo pari al 33%.
Secondo la relazione illustrativa, la misura dovrebbe riguardare finanziamenti alle imprese (nelle varie forme tecniche) per circa 219 miliardi (pari a poco meno della metà del complessivo credito alle PMI oggi in essere) e attivare maggiore liquidità per oltre 87 miliardi in termini di: rate sospese (33 miliardi) e maggiore liquidità utilizzata su linee di credito a breve termine (22 mld), anticipazioni su crediti (4 mld) e altri finanziamenti (29 mld).
- Il potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI.
Tra i vari interventi il DL prevede, per un periodo di 9 mesi:
- l’innalzamento della copertura della garanzia all’80% (90% in caso di riassicurazione) su tutte le operazioni con importo massimo garantito fino a 1,5 milioni di euro.
A seguito delle pressioni esercitate anche da Confindustria nelle ultime ore e visto il Temporary Framework della Commissione UE sugli aiuti di stato alle imprese danneggiate dall’emergenza (attesa la pubblicazione in giornata), il DL prevede che con decreto di natura non regolamentare del MEF le percentuali di copertura del Fondo possano essere aumentate fino al 90% anche tramite le sezioni speciali regionali. Confindustria ha chiesto che l’innalzamento riguardi tutte le operazioni senza limitazioni di importo;
- la garanzia è concessa a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito innalzato dal DL a 5 milioni di euro per tutte le operazioni;
- la probabilità di inadempimento delle imprese verrà valutata solo sulla base del modulo economico-finanziario, senza quindi tenere conto dei dati di Centrale Rischi dell’impresa. Confindustria ha chiesto che non si applichi il modello di valutazione e che non siano escluse le esposizioni classificate come inadempienze probabili;
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito dell’impresa, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% del debito residuo;
- la possibilità di cumulo senza limiti con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500mila euro dei i settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari;
- viene rafforzata la garanzia su portafogli di finanziamenti relativi a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti a specifici settori/filiere colpiti;
- il rifinanziamento del Fondo con 1,5 miliardi. Questo stanziamento aggiuntivo (in caso di copertura all’80% di tutte le operazioni, che significa un moltiplicatore di circa 14) potrebbe attivare circa 21 miliardi di nuovo credito. Considerato però che tale stanziamento aggiuntivo si somma ai circa 2,4 miliardi che il Fondo avrà a disposizione nel 2020 (tra nuovi stanziamenti già previsti e rientri), il Fondo potrebbe favorire la concessione di nuovi finanziamenti per circa 55 miliardi (ammontare che scenderebbe in caso di aumento delle percentuali di copertura al 90%).
Va rilevato che il DL non estende la copertura del Fondo alle mid cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499) per esigenze di liquidità.
- Ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese.
Nell’ambito dell’articolo relativo al rafforzamento del Fondo di Garanzia, è stata prevista la possibilità che con decreto non regolamentare del MEF di concerto con il MISE siano introdotte ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese nella forma di finanziamenti agevolati e di garanzie fino al 90%. Per la copertura di tali interventi, il cui fabbisogno non è al momento quantificato, il DL rinvia all’articolo sulle disposizioni finanziarie.
Tali misure potranno avere le più favorevoli caratteristiche previste dal nuovo Temporary Framework sugli aiuti di Stato.
Si tratta di una disposizione che pare in linea con quanto proposto da Confindustria nelle ultime settimane in merito alla necessità di mettere a punto misure eccezionali per supportare l’accesso al credito delle imprese attraverso garanzie e finanziamenti agevolati, anche con il concorso di CDP.
L’effettiva portata di tale intervento potrà essere valutata solo a seguito della sua attuazione, ma si ritiene che potrebbe rappresentare lo strumento per sostenere, come chiesto da Confindustria, anche le grandi imprese. Un simile intervento sarebbe in linea con quelli annunciati in questi giorni da Francia e Germania.
- Una misura di supporto per le imprese danneggiate che non accedano al Fondo di garanzia attivata attraverso CDP.
In dettaglio si prevede la garanzia dello Stato (a prima richiesta e fino all’80% dell’importo dell’esposizione assunta) sulle esposizioni assunte da CDP, anche nella forma di copertura delle prime perdite di portafogli, in favore di banche e intermediari finanziari che eroghino finanziamenti alle imprese che hanno subito una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza. che non possono accedere alla copertura del Fondo di Garanzia per le PMI e operanti in specifici settori individuati da un successivo decreto MEF-MISE che attuerà la misura.
Per la copertura di tale garanzia statale sono stanziati 500 milioni che, stando alle dichiarazioni del Governo, consentiranno di attivare finanziamenti per circa 10 miliardi.
La misura dovrebbe consentire di supportare anche le imprese medie e grandi impattate dalla crisi.
Per valutare l’efficacia della misura si dovranno comunque attendere le disposizioni attuative.
Tra le ulteriori misure previste si segnalano poi:
- l’anticipazione del recepimento della direttiva Solvency II per la parte che riguarda il cosiddetto “volatility adjustment”. Questo intervento consentirà alle imprese assicurative italiane di ridurre la volatilità artificiale nei bilanci generata da variazioni di attivo e passivo non corrispondenti a variazioni nel profilo di rischio, così da garantire che le stesse possano continuare a fornire coperture a lungo termine a prezzi accessibili, investendo in titoli di Stato;
- misure per il contenimento dei costi della garanzia dei confidi minori
- una misura per sostenere il credito all’esportazione accelerando la procedura di rilascio della garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni deliberate dalla società;
- l’estensione del Fondo di solidarietà sui mutui prima casa (cd Fondo Gasparrini) ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti;
- un incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie e industriali;
- finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto e in conto gestione alle imprese produttrici di medici e di protezione individuale (anche mascherine chirurgiche) o che li rendono disponibili. Saranno concessi da Invitalia in quanto soggetto gestore della misura per conto del Commissario straordinario di Governo per l’emergenza. Entro 5 giorni dall’entrata in vigore della misura, il Commissario definirà nello specifico la misura e ne darà avvio. Stanziati 50 milioni di euro.