Condiviso tra il Ministero dei Trasporti e le principali Confederazioni e Organizzazioni sindacali del trasporto e della logistica il procollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore dei trasporti e della logistica (allegato).
Il documento prevede adempimenti per ogni specifico settore (aereo, autotrasporto merci, trasporto pubblico locale stradale e ferrovie concesse, ferroviario e maritino portuale) e costituisce un addendum del Protocollo siglato il 14 marzo 2020.
Tra gli adempimenti comuni a tutti i settori richiamati, si segnalano quelli di interesse per le imprese di autotrasporto:
- la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere effettuata nei modi e nelle forme prescritte dalle circolari del Ministero della Salute (in particolare la circolare 5443 del 22 febbraio 2020) e dell’Istituto Superiore di Sanità;
- viene chiarito in maniera esplicita che per quanto riguarda l’autotrasporto, le trasferte sono consentite.
Nello specifico settore dell’autotrasporto merci, è stabilito che:
- se possibile, gli autisti devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine (DPI);
- in ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista è sprovvisto di DPI, purchè non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori;
- nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro;
- non è consentito l’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani;
- le stesse prescrizioni per l’autotrasporto merci si applicano per gli autisti in servizio per il cargo aereo;
- le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi;
- nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da rider, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l’utilizzo di mascherine e guanti;
- nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all’aperto, qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di 1 mt e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario, in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi, l’uso delle mascherine;
- assicurare, laddove possibile e compatibile con l’organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.
MIT Linee Guida COVID-19 Trasporti e Logistica 20 marzo 2020