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A seguito delle misure di sostegno finanziario per le PMI previste dal DL Cura Italia, la Banca d’Italia chiarisce che:
- in caso di applicazione delle misure previste dal comma 2, lettera a) e b), le banche dovranno tenere conto dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del contratto ;
- le banche non dovranno pertanto ridurre l’importo dell’accordato segnalato in Centrale Rischi;
- in caso di applicazione delle misure previste dal comma 2, lettera c), le banche e gli intermediari finanziari dovranno tenere conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista); per l’intero periodo della sospensione, dovranno pertanto interrompere il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”.
Analoghi criteri potranno essere utilizzati nel caso di moratorie derivanti da protocolli di intesa.
In ogni caso l’impresa non potrà essere classificata in “sofferenza” dal momento in cui il beneficio è stato accordato.