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Protocollo Sicurezza di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

di admin

E’ stato sottoscritto oggi, dalle Parti Sociali, il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Il nuovo documento (cfr. allegato), che sostituisce il protocollo del 14 marzo scorso, è stato integrato sulla base delle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, ed è orientato a fornire tutte le indicazioni utili per la progressiva ripresa produttiva prevista per la cosiddetta FASE 2.

Il protocollo è stato recepito dal Governo e costituirà la base di riferimento per le principali prescrizioni da adottare in tutti gli ambienti di lavoro per la gestione in sicurezza di ogni attività.

Pur nella conferma della struttura del Protocollo originario, il nuovo testo introduce alcune nuove disposizioni tra le quali si evidenziano:

  • in premessa, la previsione del fatto che la mancata applicazione del Protocollo – da cui derivi l’impossibilità di garantire adeguati livelli di protezione – determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni. Ovviamente, la misura potrà essere adottata a giudizio delle autorità di vigilanza;
  • il rientro in azienda di chi si è ammalato è condizionata al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone;
  • il datore di lavoro deve collaborare con le Istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche (come l’effettuazione del tampone);
  • la collaborazione tra le committenti e le imprese, e di entrambe con le autorità terze nella lotta al contagio;
  • la vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni anche riguardo al personale delle imprese terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso;
  • l’iniziale sanificazione straordinaria al momento della ripresa per le imprese in zone maggiormente endemiche o in presenza di casi sospetti di COVID19;
  • l’adozione della mascherina nei luoghi comuni come tendenziale (“di norma”) quale regola generale aggiuntiva rispetto all’obbligo già esistente nei casi di distanza inferiore a 1 metro;
  • favorire lo smart working, con sostegno da parte del datore di lavoro;
  • il distanziamento sociale attraverso interventi degli spazi e del tempo;
  • l’attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali);
  • il medico competente, pur nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile;
  • l’opportuno coinvolgimento, per la ripresa, del medico nella individuazione dei lavoratori fragili (anche in relazione all’età) e per il reinserimento di quelli con pregressa infezione da COVID19;
  • la necessità, per il reinserimento dopo la malattia, di effettuare una visita anche a prescindere dalla scadenza del termine dei 60 giorni previsti dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter del Dlgs 81/2008) (confermando quindi che si tratta di una misura non prevista dal Dlgs 81/2008).

Gli uffici delle Sedi Territoriali di riferimento restano a disposizione per ogni necessità e chiarimento.

Protocollo Sicurezza Parti Sociali

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