L’Ance ha firmato il 24 aprile sera, con il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero del Lavoro, ANAS, RFI, ANCI, UPl, Alleanza delle Cooperative e Organizzazioni Sindacali di settore, l’aggiornamento del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri edili” (cfr. allegato).
Si evidenzia che lo stesso ha recepito in massima parte le disposizioni del Protocollo confederale e del suo aggiornamento, firmato la mattina dello stesso 24 aprile (cfr. Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 negli ambienti di lavoro), che contengono misure precauzionali minime che le aziende sono tenute a rispettare e che possono essere integrate dalle stesse solo con disposizioni equivalenti o più incisive.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, sono adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori, ove nominato, provvede ad integrare il Piano di Sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. Viene inoltre chiarito che i committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti contagio.
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
Le aggregazioni sociali devono essere evitate anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo vanno incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
Al punto DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, è stata inserita una misura che coinvolge il coordinatore in fase di progettazione: quest’ultimo deve adeguare la progettazione del cantiere alle misure contenute nel protocollo, assicurandone la completa attuazione. Tale misura riguarda gli appalti aggiudicati, ma non ancora in fase di esecuzione, per i quali devono essere predisposte le misure anti contagio.
Nel medesimo paragrafo è previsto che il datore di lavoro si assicuri che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Si segnala che tale servizio di primo soccorso può essere organizzato dal committente.
Per ogni necessità o supporto, è possibile rivolgersi alla sede Territoriale di riferimento.