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Appalti, per accertare il «collegamento sostanziale» non occorre l’apertura delle buste

di admin

La stazione appaltante può accertare l’imputabilità di diverse offerte ad un unico centro decisionale ed espellere dalla gara i concorrenti interessati anche prima dell’apertura delle buste e dell’ esame delle proposte. Il principio è stato recentemente ribadito dal Consiglio di Stato in una apposita pronuncia. Il codice degli appalti non prescrive determinate modalità di accertamento della situazione di collegamento sostanziale e non pone limiti ai mezzi utilizzabili dalla stazione appaltante.

In ragione di ciò la stazione appaltante può dedurre la riconducibilità delle offerte di diversi concorrenti ad un unico centro decisionale da qualsiasi elemento che riveli una situazione astrattamente idonea a determinare un «concordamento delle proposte». Ciò che conta è che alcuni partecipanti alla gara abbiano concordato il contenuto delle rispettive offerte come alleati piuttosto che come concorrenti, mentre non assume rilevanza il contenuto effettivamente coordinato delle proposte presentate, né le conseguenze anticoncorrenziali che ne siano concretamente derivate. L’esistenza di un unico centro decisionale, pertanto, non richiede l’esame del contenuto delle offerte ma può essere desunto da indici presuntivi di rapporti di non concorrenza tra diversi partecipanti alla gara.

Dedotta, da qualsiasi ragionevole circostanza, l’esistenza di relazioni di non concorrenza tra diversi partecipanti alla gara la stazione appaltante non può procedere alla loro automatica esclusione dalla gara, ma deve attivare un contraddittorio con gli interessati, all’esito del quale può adottare la sanzione espulsiva sulla base di valide motivazioni. Su queste basi il Consiglio di stato ha rilevato che il riferimento al contenuto delle offerte è soltanto uno dei possibili elementi dai quali ritrarre il collegamento, peraltro da scrutinare in termini necessari solo in difetto di altri indici utili.

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