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COVID 19 – Novità sui contratti a termine, sui licenziamenti e sulle consultazioni sindacali nella legge (entrata in vigore) di conversione del decreto Cura Italia

di admin

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto Cura Italia. In conseguenza di ciò, tutte le norme ivi previste entrano in vigore il 30 aprile corrente.

Tra le misure previste in materia di lavoro si segnalano le novità maggiormente significative:

Contratto a termine, proroga ammessa in caso di utilizzo di ammortizzatori sociali

È prevista la possibilità di prorogare o rinnovare il contratto a termine e di somministrazione, anche nel caso in cui il datore di lavoro utilizzi gli ammortizzatori sociali. Ciò consentirà la continuità occupazionale a quei lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro per l’emergenza in atto. Trattandosi di norma di interpretazione autentica tale disposizione trova applicazione a tutte le ipotesi di proroghe o rinnovi intervenute dal 17  marzo 2020.

Divieto di licenziamento

Resta vigente fino al 16 maggio 2020, il cosiddetto “divieto di licenziamento” per giustificato motivo oggettivo e per i licenziamenti collettivi. Il differimento del termine, però, prevede ora una eccezione: sarà consentito il licenziamento dei lavoratori che siano interessati da un cambio appalto, qualora siano riassunti in forza di una “clausola sociale” contenuta in una norma di legge, in un contratto collettivo o in una clausola del contratto d’appalto.

CIG ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CIG IN DEROGA

Sono stati riordinati ed accorpati in un unico articolo gli ammortizzatori sociali previsti sia dal D.L. n. 9/2020 che dal D.L. n. 18/2020.

La procedura di consultazione sindacale, in analogia a quanto originariamente stabilito per la prima “zona rossa”, diviene facoltativa, per consentire un ulteriore snellimento dei tempi di definizione delle istanze da parte dell’Ente preposto.

Inoltre, per la CIG in deroga per COVID 19, viene confermato che l’accordo sindacale non è richiesto per i datori con organico fino a cinque dipendenti con la nuova previsione della non obbligatorietà anche per i datori di lavoro che abbiano chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza sanitaria.

Gli uffici delle sedi Territoriali di riferimento sono a disposizione per ogni approfondimento o necessità.

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