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Edilizia: contribuzione verso Prevedi durante il periodo di Cassa Integrazione Guadagni

Si comunica che il PREVEDI ha inviato a tutte le Casse Edili una nota relativa ai rapporti tra Cassa integrazione e contribuzione verso il Fondo.

Le indicazioni, che riassumiamo di seguito, si differenziano tra contributo “contrattuale”, contribuzione di “fonte tfr” e contributo “iscritti”.

CONTRIBUTO “CONTRATTUALE” E CASSA INTEGRAZIONE

Il contributo contrattuale deve essere calcolato, per gli operai e per gli apprendisti operai, con esclusivo riferimento alle ore ordinarie effettivamente lavorate. Non dovranno conseguentemente essere calcolate altre tipologie di ore come ad esempio, malattia, cassa integrazione, ecc.

Per gli impiegati il contributo è riconosciuto per intero se nel mese abbiano lavorato per almeno 15 giorni di calendario mentre il contributo non sarà dovuto qualora abbiano lavorato per meno di 15 giorni di calendario. Sul piano operativo, non si considerano utili al raggiungimento di tale ultimo requisito, le giornate di assenza per malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), cassa integrazione e aspettativa non retribuita.

CONTRIBUZIONE DI FONTE TFR

L’art. 2120 comma 3 del codice civile stabilisce che “in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale”, la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR è quella “a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro”. Ne deriva che, durante l’applicazione della Cassa Integrazione Guadagni, il TFR matura per intero e quindi, se destinato alla previdenza complementare, deve essere versato al Fondo Pensione nella misura a suo tempo scelta dal lavoratore.

CONTRIBUZIONE PERCENTUALE SULLA RETRIBUZIONE A CARICO DEL LAVORATORE E A CARICO DELL’AZIENDA

Per quanto riguarda il contributo percentuale verso Prevedi, sulla base di quanto disposto dai commi 12 e 13 dell’articolo 8 dello Statuto del Prevedi e dall’articolo 8 del decreto legislativo 252/2005, nel corso della cassa integrazione, la contribuzione al Fondo pensione è ridotta in funzione della retribuzione, che rimane a carico dell’azienda per le ore effettivamente lavorate. Nell’esempio riportato nella nota in esame, se la retribuzione a carico dell’azienda corrisposta al lavoratore è pari all’x% della retribuzione contrattuale ordinaria, la contribuzione a Prevedi a carico azienda e a carico lavoratore sarà calcolata sull’x% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

Per ogni approfondimento è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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