Tra le misure di sostegno finanziario alle imprese, il decreto Cura Italia n. 18/2020, introduce l’art. 55 che prevede, per la cessione a titolo oneroso dei crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, da effettuarsi entro il 31/12/2020, la possibilità di poter trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 84 del TUIR alla data della cessione;
- eccedenze di Ace non utilizzata e riportata a nuovo.
Le perdite fiscali e l’eccedenza ACE non devono essere state utilizzate (computate in diminuzione ovvero portate in diminuzione dal reddito imponibile) alla data di cessione dei crediti.
L’art. 55 dello stesso Decreto viene dedicato alle misure di sostegno finanziario alle imprese, riscrivendo l’art. 44-bis del Decreto Crescita, cedendo in maniera onerosa crediti di natura pecuniaria, commerciale o finanziaria, vantati nei confronti di soggetti inadempienti da più di 90 giorni, di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA o Deferred tax assets) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi.
La trasformazione in credito d’imposta, avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A partire da tale data, per il cedente non saranno computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’art. 84 del TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta previste dall’art. 55 e non saranno deducibili né fruibili tramite credito di imposta, le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo relative alle attività di imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito di imposta ai sensi dell’articolo in commento.
La cessione dei crediti rileva fino ad un importo massimo di 2 miliardi, sommando tutte le cessioni intervenute entro il 31 dicembre 2020 da società tra loro legate da rapporti di controllo per effetto dell’art. 2359 c.c. e società controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto; la quota di DTA riferibile, invece, è pari al limite del 20% del valore nominale dei crediti ceduti.
Le disposizione di cui sopra, non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’art. 5 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, o dell’art. 2, comma 1, lettera b) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza del decreto legislativo 12 gennaio 2019. n. 14.
La trasformazione delle DTA in crediti d’imposta è condizionata all’esercizio, da parte della società cedente, dell’opzione di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 e, ove dovuto, al pagamento del canone dell’1,5 per cento.
Obiettivi della norma
- Ridurre il fabbisogno di liquidità delle società;
- Aumentare le disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l’emergenza sanitaria.
Modalità di fruizione del credito
- La misura consente la “monetizzazione” delle imposte anticipate, trasformandole in credito di imposta;
- la misura è subordinata alla cessione di crediti nei confronti di debitori inadempienti (oltre 90 giorni);
- le imposte convertibili sono considerabili per un ammontare massimo del 20% del valore nominale dei crediti ceduti (fino a 2 miliardi di euro).
Natura delle DTA convertibili
Le componenti che generano DTA convertibili ai sensi del Decreto “Cura Italia” sono le seguenti:
- erdite fiscali ex articolo 84 del TUIR non ancora assorbite alla data di cessione;
- ccedenze ACE non ancora dedotte né fruite tramite crediti d’imposta alla data cessione;
- possono essere soggette a trasformazione anche le DTA non registrate a bilancio.
Nella sostanza del Decreto, un’impresa che ha registrato delle perdite fiscali negli anni precedenti può convertire tali perdite residue in crediti di imposta con effetto immediato sulla liquidità.
Vantaggi per le imprese
Le perdite fiscali pregresse e le eccedenze ACE vengono trasformate in credito di imposta senza dover attendere il conseguimento dei redditi imponibili;
- il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione, richiesto a rimborso o ceduto a terzi e non concorre alla formazione della base imponibile IRES e IRAP;
- le perdite sui crediti derivanti dalla cessione restano componenti negative deducibili (ai sensi dell’ Art. 101, comma 5, del TUIR) e, in quanto tali, riducono il reddito imponibile dando origine a ulteriori vantaggi fiscali.
Un esempio per rendere di facile lettura il beneficio conseguibile
Un utile esempio per il calcolo dell’agevolazione è stato estrapolato da un articolo de IlSole24Ore (se ne riporta testo integrale):
Alfa spa ha in essere crediti verso clienti scaduti da oltre 90 giorni per un ammontare di 1,8 milioni di euro. Cede ad una società specializzata, nel mese di maggio 2020, i crediti di cui sopra 1,2 milioni di euro, con la clausola pro soluto.
Alfa spa, nella dichiarazione Redditi 2019 riferita al 2018 (ultima dichiarazione presentata alla data di stipula della cessione), evidenziava:
- perdite fiscali riportate a nuovo per 300 mila euro;
- eccedenze di Ace non utilizzata e riportata a nuovo per 150 mila euro.
Nel bilancio al 31.12.2018 ha iscritto imposte anticipate per (450.0000 x 24%) = 108.000, quindi, l’importo massimo trasformabile in crediti d’imposta è pari ad euro 86.400 = [(1.800.000 x 20%) x 24%].
Alfa spa trasforma in credito d’imposta le DTA riferite a perdite fiscali per 300.000 euro oltre deduzioni Ace per 60.000 euro: [(300.000 + 60.000 ) x 24% ] = 84.000 euro.
Nel modello Redditi 2020 Alfa potrà utilizzare perdite fiscali pari a zero, eccedenze di Ace pari a (150.000 – 60.000) = 90.000; in contabilità 2020, cancella il credito dal bilancio e realizza una perdita su crediti di 600.000 euro ai sensi dell’articolo 101, comma 5, ultimo periodo del Tuir”.
Per ogni necessità di chiarimento, è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.