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Bonus ricapitalizzazione imprese: le novità del Decreto Rilancio

di Unindustria Calabria

Il cosiddetto “Decreto Rilancio” prevede delle misure agevolative a fronte della patrimonializzazione delle società di capitali residenti in Italia. (Art. 26 – Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni).

Nello specifico sono previsti dei bonus fiscali a favore dei soci, persone fisiche o giuridiche, che effettuino aumenti di capitale.

L’articolo citato, infatti, prevede sgravi fiscali a favore dei soci, persone fisiche o giuridiche, che effettuino aumenti di capitale verso:

  • società per azioni
  • società in accomandita per azioni
  • società a responsabilità limitata
  • società a responsabilità limitata semplificata
  • società cooperative

Le società oggetto della ricapitalizzazione devono avere sede legale in Italia e devono essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese.

I requisiti per accedere alle due agevolazioni sono indicati nel comma 1 e si sostanziano, in estrema sintesi, in un range di ricavi 2019 della società tra i 5 ed i 50 milioni di euro, oltre ad una riduzione dei ricavi complessivi causa Covid-19 nel mese di marzo e aprile 2020 superiore al 33% dello stesso periodo dell’anno precedente.

L’aumento di capitale a pagamento deve essere versato integralmente (effettuato) dopo l’entrata in vigore del decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020.

L’agevolazione, seppur con modalità e requisiti in parte differenti, riguarda contemporaneamente sia il socio che apporta il conferimento (comma 4), che la società che lo riceve (comma 8).

Ai soci che effettuino le predette capitalizzazioni, spetterebbe dunque:

  • una detrazione IRPEF per l’anno 2020 pari al 20% della somma investita da soci persone fisiche;
  • un credito di imposta per l’anno 2020 pari al 20% della somma investita da soggetti IRES.

La società ricapitalizzata, oggetto quindi della patrimonializzazione, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio 2020, potranno beneficiare di un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, nel limite massimo del 30% dell’aumento di capitale eseguito.

Alcuni paletti previsti dalla norma:

  • L’investimento massimo detraibile/deducibile non potrà in ogni caso superare l’importo di euro 2.000.000 e le eventuali eccedenze rispetto all’imposta dovuta sul reddito imponibile può essere riportato in avanti nei successivi tre periodi d’imposta.
  • La società oggetto della patrimonializzazione, non potrà effettuare alcuna distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024. Nel caso in cui provveda all’inosservanza di tale obbligo, vi è la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
  • Rimangono escluse dal beneficio le società che controllano, direttamente o indirettamente, la società in cui è effettuato l’investimento, sottoposte a comune controllo o collegate con la stessa ovvero da questa controllate.

Il comma 5 prevede un tetto massimo dell’investimento di 2 milioni di euro e l’obbligo di detenere la partecipazione e di non distribuire riserve entro il 31 dicembre 2023.
In sostanza, il credito spetta nella misura massima di 400 mila euro, ossia il 20% di 2 milioni di euro.

Il comma 7, peraltro, prevede che il credito di cui al comma 4 sia utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Il comma 6, riconosce altresì il credito per gli investimenti “in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in stati membri dell’Unione Europea”.

Il comma 8, dal canto suo, contempla le agevolazioni in capo alla società che riceve l’apporto di capitale.

Anch’essa, infatti, oltre al socio che fruisce del credito di cui al comma 4 sopra descritto, potrà beneficiare, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, di un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20.

Il comma 8 prevede altresì che la distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.

Le perdite cui fa riferimento il comma 8 dovrebbero essere quelle civilistiche e non quelle fiscali.

Inoltre, il comma 10 prevede, per questi crediti, un limite di spesa.

Infine, il comma 11 rinvia a un decreto ministeriale per stabilirne i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma 10.

Altre condizioni indispensabili.

Ai fini delle misure previste la società deve soddisfare le seguenti condizioni:

  1. al 31 dicembre 2019 non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
  2. si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
  3. si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  4. non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  5. non si trova nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  6. nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme relative all’evasione in materia di imposte sui redditi (Ires/Irpef) e sul valore aggiunto (IVA).

Per ogni necessità è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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