L’INPS ha fornito istruzioni in merito all’indennità di maternità o paternità e al congedo parentale delle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione separata, a fronte dell’innovazione alla relativa disciplina introdotta nel 2019, ossia la riduzione da tre mesi ad un mese della contribuzione utile per il riconoscimento delle predette indennità nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile.
La riforma, che interessa la generalità delle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione separata, sia parasubordinati che liberi professionisti, si applica sia agli eventi “parto”, sia alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali.
In conseguenza della novella legislativa sono indennizzabili, sulla base dell’unica mensilità di contribuzione, i periodi di maternità o paternità iniziati in data coincidente o successiva al 5 settembre 2019 nonché i periodi di maternità o paternità parzialmente ricadenti a cavallo della precedente e nuova normativa del 2019.
Non possono, invece, essere indennizzati sulla base di una mensilità di contribuzione i periodi di maternità o paternità che si sono conclusi prima del 5 settembre 2019; tali periodi pertanto sono indennizzati in presenza dei tre mesi di contribuzione nei dodici mesi di riferimento.